Sez. L, Ordinanza n. 12582 del 09/06/2011 (Rv. 617407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Lavoro carcerario - Controversia relativa alla restituzione di trattenute sulla mercede - Legittimazione passiva del Ministero della giustizia nella qualità di datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Gestione interna all'amministrazione delle somme non corrisposte al lavoratore - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di lavoro carcerario e con riferimento a controversia relativa alla restituzione di trattenute sulla mercede, va affermata la legittimazione passiva del Ministero della giustizia nella qualità di datore di lavoro atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992 - che ha abrogato l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui stabiliva una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti e, dopo la soppressione di questa, alle Regioni e agli Enti locali - la titolarità del credito deve essere ora riconosciuta esclusivamente al lavoratore, mentre è divenuta priva di base legale la gestione interna all'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, delle somme non corrisposte al lavoratore medesimo (le ritenute sulla mercede erano gestite dal Ministero del tesoro).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)