REGOLAMENTO (CEE) N. 543/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili1, in particolare la sezione III,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'applicazione delle disposizioni in materia sociale di cui alla decisione, sopra citata, riveste una certa urgenza per i trasporti su strada; che è anche opportuno tener conto, per quanto possibile, delle esigenze risultanti dal ravvicinamento previsto in materia fra i tre modi di trasporto;
considerando che a tale scopo occorre adottare con priorità i provvedimenti necessari relativi alla composizione degli equipaggi e alla durata della guida e del riposo;
considerando che le disposizioni del regolamento relative alle condizioni di lavoro non possono pregiudicare la competenza delle parti sociali a stipulare disposizioni più favorevoli ai lavoratori, segnatamente nel quadro di contratti collettivi di lavoro; che, per favorire il progresso sociale o migliorare la sicurezza stradale, ciascuno Stato membro deve mantenere la facolta di applicare talune misure appropriate; che la Commissione deve pertanto seguire l'evoluzione della situazione negli Stati membri e presentare al Consiglio, a intervalli regolari, relazioni al riguardo, nella prospettiva di un adattamento del regolamento all'evoluzione costatata;
considerando che e necessario prevedere l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento ai trasporti effettuati con veicoli che circolano sul territorio degli Stati membri e che sono immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo;
considerando che taluni trasporti possono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento;
considerando che è opportuno prevedere disposizioni riguardo all'eta minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci o ai trasporti di viaggiatori, tenendo anche conto di talune esigenze di formazione professionale, nonchè riguardo all'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai;
considerando che a partire da una certa distanza e per taluni veicoli e necessario prevedere misure relative alla composizione degli equipaggi; che e opportuno lasciare alle imprese la scelta tra un sistema che preveda la presenza di due conducenti a bordo del veicolo e un sistema di sostituzione a terra del conducente;
considerando che occorre limitare la durata della guida continua e giornaliera, senza tuttavia che tale regolamentaz@one possa pregiudicare le regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente a guidare il veicolo soltanto finche sia in grado di farlo in piena sicurezza;
considerando che e tuttavia opportuno prevedere un'applicazione progressiva delle disposizioni del presente regolamento relative al periodo di guida; che a tal fino una disposizione transitoria deve fissare le disposizioni applicabili durante una prima tappa di due anni; che per taluni veicoli pesanti e di grandi dimensioni è tuttavia opportuno, segnatamente per motivi di sicurezza stradale, prevedere sin dall'entrata in vigore del regolamento, l'applicazione di disposizioni più vincolanti;
considerando che è opportuno fissare le durate minime e le latre condizioni alle quali e soggetto il riposo giornaliero e settimanale dei membri dell'equipaggio;
considerando che, per permettere il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, e opportuno istituire un libretto individuale di controllo, obbligatorio per tutti i membri dell'equipaggio; che tuttavia, per i membri dell'equipaggio dei veicoli adibiti a servizi regolari, una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresa possono sostituire il libretto individuale di controllo;
considerando che è opportuno prevedere, per quanto possibile, la sostituzione del libretto individuale con un apparecchio meccanico di controllo; che a tal fine, sarà opportuno definire sul piano comunitario, entro un determinato termine, le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tale apparecchio;
considerando che, per l'applicazione e il controllo del regolamento, è utile che gli Stati membri si accordino assistenza reciproca;
considerando che, per consentire alle imprese di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno applicare in una prima fase le disposizioni del regolamento unicamente ai trasporti internazionali tra Stati membri ed estenderne in una seconda fase l'applicazione a tutti i trasporti contemplati dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sezione I. Definizioni
Art. 1
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
1. "trasporti su strada": qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2. "veicoli": gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intenda:
a) "autoveicolo": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
b) "trattore": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
c) "rimorichio": qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o a un trattore;
d) "semirimorchio": un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo;
3. "membro dell'equipaggio": il conducente, l'assistente alla guida ed il bigliettaio, ove con tali termini si intenda:
a) "conducente": chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare;
b) "assistente alla guida": chiunque accompagni il conducente d'un veicolo per assisterlo in talune manovre e che abitualmente prenda parte effettiva alle operazioni di trasporto senza avere la qualifica di conducente ai sensi del punto 3, lettera a);
c) "bigliettaio": chiunque accompagni il conducente d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori e sia incaricato in particolare del rilascio o del controllo dei titoli di trasporto;
4. "settimana": ogni periodi di sette giorni consecutivi;
5. "riposo giornaliero": ogni periodo ininterrotto di almeno otto ore durante il quale i membri dell'equipaggio possono disporre liberamente del loro tempo e sono del tutto liberi nei loro movimenti;
6.
a) "servizio regolare merci": i trasporti effettuati secondo una determinata frequenza e un determinato itinerario, per i quali il carico e lo scarico delle merci e previsto a fermate prestabilite;
b) "servizio regolare di viaggiatori": i trasporti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE4;
7. "peso massimo autorizzato": il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso.
Sezione II. Campo d'applicazione
Art. 2
Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada, per il percorso o il tratto di percorso effettuato all'interno della Comunità con veicoli immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.
Art. 3
La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 4
Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
1. veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
2. veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3, 5 tonnellate;
3. veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri:
4. veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco, della protezione civile, della protezione contro le acque, dei servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e della manutenzione della rete stradale, dei servizi telegrafici e telefonici, dei servizi postali quando effettuano trasporti di effetti postali, nonchè dei servizi radiofonici e televisivi;
5. veicoli adibiti al trasporto di malati e di feriti nonchè di materiale per un salvataggio e carri attrezzi;
6. trattori la cui velocità massima autorizzatanon supera i 30 chilomentri orari.
Sezione III. Equipaggi
Art. 5
1.
L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci e fissata come segue:
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato e pari o inferiore a 7, 5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
— 21 anni compiuti, o
— 12 anni compiuti, a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di indoneita professionale che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, riconoscinto da uno degli Stati membri. Entro e non oltre il 1 * aprile 1970, il Consiglio stabilira, su proposta della Commissione, il livello minimo di tale formazione.
Se vi sono due conducenti a bordo del veicolo in applicazione dell'articolo 6, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.
2. I conducenti addetti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni compiuti e devono possedere uno dei requisiti seguenti:
a) aver esercitato almeno per un anno l'attivita di conducentè addetto ai trasporti di merci su veicoli il cui peso massimo autorizzato è superiore a 3, 5 tonnellate,
b) aver esercitato almeno per un anno l'attivita di conducente addetto ai trasporti di viaggiatori di cui all'articolo 4, punto 3,
c) essere munito di un certificato di idoneità professionale che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, riconosciuto da uno degli Stati membri. Entro e non oltre il 1 * aprile 1970, il Consiglio stabilirà, su porposta della Commissione, il livelio minimo di tale formazione.
3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai e fissata a 18 anni compiuti.
4. I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non sono richiesti per i conducenti di 21 anni compiuti, addetti al trasporto dei viaggiatori,
— fino al 30 settembre 1970, ove esercitino tale attivita da meno di un anno al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
— per una durata indeterminata, ove abbiano esercitato tale attivita durante un anno almeno, anteriormente al 1 * ottobre 1970.
5. Ciascuno Stato membro puo, per i residenti in detto Stato che alla data del 1 * ottobre 1970 siano gia in possesso della parente di guida richiesta, soprassedere all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, per i trasporti effettuati sul suo territorio.
6. Ciascuno Stato membro puo, per i residenti in detto Stato che alla data del 1 * ottobre 1970 gia esercitavano l'attività di assistenti alla guida o di bigliettai, soprassedere all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 per i trasporti effettuati sul suo territorio.
Art. 6
Se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera i 450 chilometri, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente fin dall'inizio del viaggio o essere sostituito da un altro conducente a partire dal 450 * chilometro, quando il trasporto viene effettuato con:
a) un autoveicolo o un trattore con più di unrimorchio o semirimorchio;
b) un autoveicolo o un trattore con un rimorchio o un semirimorchio, ove questo insieme sia adibito al trasporto di viaggiatori e ove il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semirimorchio sia superiore a 5 tonnellate;
c) un autoveicolo o un trattore con un rimorchio o un semirimorchio, ove questo insieme sia adibito al trasporto di merci e ove il suo peso massimo autorizzato sia superiore a 20 tonnellate.
Sezione IV. Periodi di guida
Art. 7
1.
La durata di guida continua non deve superare le 4 ore.
Per durata di guida continua si intende anche ogni durata di guida che sia interrotta da pause di durata inferiore a quelle di cui all'articolo 8, paragrafi 1 o 2.
2. La durata complessiva di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero, denominata in appresso "durata giornaliera di guida", non deve superare le 8 ore.
3. Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, la durata giornaliera di guida puo essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, a 9 ore, non più di due volte in una settimana.
4. La durata di guida non deve in nessun caso superare 48 ore in una settimana, o 92 ore durante due settimane consecutive.
Art. 8
1.
Per i conducenti di veicoli di cui all'articolo 6, la guida deve essere interrotta da una pausa di almeno 1 ora, trascorso il primo periodo di 4 ore di guida continua.
Detta pausa puo essere sostituita con due pause di almeno 30 minuti ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia garantita l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma.
2.
Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 7 la guida dev'essere interrotta, trascorsa la durata di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, da una pausa di almeno 30 minuti consecutivi.
Detta pausa puo essere sostituita da due pause di almeno 20 minuti ciascuna, o da tre pause di almeno 15 minuti ciascuna, che possono essere tutte intercalate nella durata di guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, o possono situarsi parte all'interno di detta durata e parte immediatamente dopo.
3. Durante le pause di cui ai paragrafi 1 e 2, il conducente non deve svolgere nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti, le prescrizioni dei paragrafi 1 o 2 si considerano soddisfatte se il conducente che beneficia della pausa di guida non svolge nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b).
Art. 9
In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, fino al 30 settembre 1971, per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, valgono le seguenti disposizioni:
a) la durata di guida continua non deve essere superiore a 4 ore e 30 minuti;
b) la durata giornaliera di guida non deve essere superiore a 9 ore;
c) in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), la durata giornaliera di guida puo essere portata a 10 ore, non più di due volte in una settimana;
d) la durata di guida non deve in nessun caso superare 50 ore in una settimana.
Art. 10
Il limite di 92 ore nel corso di due settimane consecutive, previsto all'articolo 7, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1 * ottobre 1971.
Sezione V. Periodi di riposo
Art. 11
1.
Ogni membro dell'equipaggio addetto ai trasporti di merci deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
Il riposo giornaliero di cui al comma precedente puo essere ridotto, non più di due volte in una settimana, a 9 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso nel luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo), oppure, non più di due volte in una settimana, a 8 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso in luogo diverso dal luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo).
2.
Ogni membro dell'equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori deve aver beneficiaro, durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d),
— di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilita di riduzione durante la settimana, o
— di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive che puo essere ridotto due volte alla settimana a 10 ore consecutive è due volte alla settimana a 9 ore consecutive, a condizione che nell'orario del trasporto sia prevista una pausa di una durata ininterrotta di almeno 4 ore, o siano previste due pause di una durata ininterrotta di almeno 2 ore, e che durante tali pause il membro dell'equipaggio non svolga nossuna delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d); o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.
Il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 deve contenere indicazioni che consentano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui beneficia in una data settimana il membro di un equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori.
3. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo non è munito di cucceta che consenta ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attivita di coricarvisi comodamente, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo e munito di cuccetta che consente ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attivita di coricarvisi comodamente, ciascun membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
5. Il riposo giornaliero deve essere trascorso fuori dal veicolo. Tuttavia, se il veicolo e munito di cuccetta, esso puo essere trascorso sulla cuccetta stessa, a condizione che il veicolo sia in sosta.
6. Le riduzioni della durata del riposo giornaliero conseguenti all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2, devono essere oggeto di compensazione.
Art. 12
Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, oltre ai riposi giornalieri di cui all'articolo 11, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive che dovra essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero.