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Sez. 2, Sentenza n. 5050 del 28/02/2013 (Rv. 625286 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO | Nozione - Carattere strutturale dell'alea - Essenzialità - Conseguenze - Apposizione di condizione e versamento di caparra - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625286-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO

Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l'aleatorietà non può derivare dall'apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull'efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)