Sez. 5, Sentenza n. 1942 del 29/01/2008 (Rv. 601876 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Presupposti - Autorizzazione dell'intendenza di finanza - Emissione in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE
L'autorizzazione dell'intendenza di finanza, già prescritta dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) per l'emissione di ruoli straordinari, è valida anche se emessa in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento posto a fondamento del ruolo straordinario, non ostandovi il disposto dell'art. 11 cit., ai sensi del quale l'unico presupposto per l'emissione del ruolo straordinario è costituito dall'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)