Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 179 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7946
- Reati e pene
- Cod. pen., art. 106
- Condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato (amnistia)
- Effetti ai fini della dichiarazione di abitualità
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Ove una questione già dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronuncia (nella specie è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975).
Norme impugnate
- art. 106 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di D'Alessandro Vincenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza del 28 maggio 1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, nella parte in cui dispone che "agli effetti... della dichiarazione di abitualità... nel reato si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato";
he non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 69 del 25 marzo 1975 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione;
che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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