Sez. 2, Sentenza n. 664 del 30/01/1979 (Rv. 396826 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE PER LA RESTITUZIONE DI SOMMA DATA IN PRESTITO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE FONDATA SU UN RAPPORTO DI LAVORO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - REGOLAMENTO D'UFFICIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE PER LA RESTITUZIONE DI SOMMA DATA IN PRESTITO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE FONDATA SU UN RAPPORTO DI LAVORO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - REGOLAMENTO D'UFFICIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il tribunale, adito con domanda principale per la restituzione di una somma mutuata, e con domanda riconvenzionale trovante titolo in un rapporto di lavoro subordinato, od altro rapporto ad esso equiparato secondo la previsione dell'art 409 cod proc civ, rimetta le parti davanti al pretore, in qualita di giudice del lavoro, deve ritenersi inammissibile il regolamento di Competenza, richiesto di ufficio da quest'ultimo in relazione all'indicata domanda principale, sia nel caso in cui, nella pronuncia del tribunale, non sia ravvisabile una esplicita od implicita statuizione declinatoria della Competenza anche su tale domanda, sia nel caso in cui tale declinatoria non sia resa per ragioni di materia o di territorio inderogabili, atteso che, in entrambe le ipotesi, difettano le condizioni fissate dall'art 45 cod proc civ per la richiesta di detto regolamento d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)