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Sez. L, Sentenza n. 5205 del 11/04/2002 (Rv. 553664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento ex art. 27 legge n. 223 del 1991 - Decorrenza del trattamento pensionistico - Riferimento alla data di trasmissione all'INPS delle relative domande - Necessità - Trasmissione in epoca anteriore alla scadenza dei termini finali previsti dalla legge - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Con riferimento alla facoltà di pensionamento anticipato riconosciuta dall'art. 27 legge n. 223 del 1991 (disposizione riprodotta in successivi decreti legge e infine nell'art. 1 bis D.L. n. 364 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 406 del 1992), deve ritenersi che il relativo trattamento pensionistico decorra dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione all'INPS, a cura del datore di lavoro, delle domande presentate dai lavoratori, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale trasmissione sia avvenuta in data anteriore alla scadenza dei termini finali previsti per la presentazione della domanda dei lavoratori e per la trasmissione delle stesse all'INPS da parte del datore di lavoro (rispettivamente, trenta giorni dalla comunicazione del prescritto accertamento del CIPE in ordine alle eccedenze dei posti di lavoro nelle aziende interessate e dieci giorni dalla scadenza del primo termine).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/1992 num. 364 art. 1 bis, Legge 19/10/1992 num. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)