Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013 (Rv. 626373 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE | Dipendente di azienda esercente servizio di trasporto pubblico locale - Diritto al risarcimento del danno alla salute per violazione del debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. - Riconducibilità ai diritti esclusivamente patrimoniali "ex lege" n. 633 del 1957 - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione - Termine ordinario decennale ex art. 2946 - Applicabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE
In materia di crediti del lavoratore, il comma 4 dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633 - secondo cui, nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nei termini di cui agli artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ. - non opera rispetto alla domanda di risarcimento del danno alla salute derivante da violazione del debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ., cui è applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)