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Sez. 2, Sentenza n. 15098 del 22/11/2000 (Rv. 542044 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Somme di denaro - Domanda a carico dell'AIMA - Incompetenza territoriale - Eccezione - Contestazione di tutti i possibili fori - Necessità.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542044-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Ai fini della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte dell'AIMA, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento in quello della sede dell'Ufficio di Tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile e non ostano a che esso concorra a norma dell'art.20 cod. proc. civ., con il "forum contractus". Pertanto la causa resta definitivamente radicata presso il giudice adito, ove l'eccezione di incompetenza territoriale non contenga la contestazione di tutti i possibili fori, dovendosi la contestazione estendere agli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)