Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Testo in vigore al
Art. 16
1. La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonche' la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.
2. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.
3. La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e' stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.
Art. 17
1. Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 18
1. La societa' concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la societa' stessa puo' richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia e' tenuto a dare comunicazione alla societa' concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.
Art. 19
1. La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 20
1. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.
2. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.
3. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalita' e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.
4. Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
5. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966 - 31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
6. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.
7. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
8. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
9. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.
Art. 21
1. La pubblicita' e' ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
2. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo' superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
3. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicita' nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.
4. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radio televisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.
Art. 22
1. La societa' concessionaria e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
2. Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 FEBBRAIO 1985, N.10
Titolo II. Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo
Art. 24
1. L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti piu' comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.
2. Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.
3. Ciascuna rete puo' servire non piu' di 40 mila utenze e puo' essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.
Art. 25
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.
Art. 26
1. Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformita' alle disposizioni previste dalla presente legge.
2. L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalita' italiana se si tratta di persone giuridiche;
2) si puo' prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocita';
3) godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
3. Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonche' i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.
4. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
5. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle reti nonche' le modalita' per la loro installazione.
6. Il regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per la
sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche.
7. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del
titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.
8. Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' nell'esercizio delle reti e degli impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
Art. 27
1. L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e puo' effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
2. L'amministrazione puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 28
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:
a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformita' al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.
Art. 29
1. Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Art. 30
1. La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26.
2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.
3. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.
4. Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).
5. Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicita' locale, non puo' superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;
c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non puo' superare quella composta da programmi prodotti in proprio.
6. Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.
7. Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 31
1. Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 32
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.
2. Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.
3. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.
Art. 33
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 e' soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 34
1. Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purche' non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.
Art. 35
1. I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, gia' installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.
2. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreche' sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.
3. Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.
4. Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.
Art. 36
1. Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalita' e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.
2. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.