Sez. L, Sentenza n. 867 del 12/02/1986 (Rv. 444394 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIVIETO DI ASSUNZIONI E DI INCARICHI PER I LAVORATORI POSTI IN QUIESCENZA CON DETTI BENEFICI EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - RIFERIMENTO A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CARATTERIZZATO DALLA COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - NECESSITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIVIETO DI ASSUNZIONI E DI INCARICHI PER I LAVORATORI POSTI IN QUIESCENZA CON DETTI BENEFICI EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - RIFERIMENTO A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CARATTERIZZATO DALLA COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - NECESSITÀ.*
Il divieto posto dall'art. 6 d.l. n. 261 del 1974 (convertito nella legge n. 355 del 1974) - che esclude che i lavoratori posti in quiescenza col godimento dei benefici combattentistici possano instaurare nuovi rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (divieto la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 219 del 1982) riguarda le assunzioni o gli incarichi che - ottenuti, non solo dopo, ma anche prima del collocamento a riposo ai sensi della legge n. 336 del 1970 - diano origine ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato oppure che costituiscano un rapporto di lavoro autonomo caratterizzato dalla cosiddetta parasubordinazione, quale prevista dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (V 2443/85, mass n 440283; (V 841/82, mass n 418668).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)