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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84

Decisione
decisa il 1985-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:318

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 11 luglio 1985 Nelle cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84, Vittorio Salerno, già dipendente della sede dell'Association européenne pour la coopération (AEC), deceduto il 24 aprile 1984 al quale sono succeduti Enrico Maria Salerno, residente a Etterbeek, square Charles Maurice Wiser, Teresa Daniela Salerno e Maria Adèle Salerno, tutti con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, avenue Brugmann, 272 a Uccie, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II, (causa 87/77) Yvette Ane, vedova Prachazal, François Bettendorf, Gabrielle Boissin, Margaret Boland, Jan Bos, Walter Buekenhoudt, Elza De Coster, Eliane De Ruette, Marcel Devolder, Liliane Dussaussois in Aigret, Myfanwy Ellis, Luigi Ferri, Lino Francescon, Armande Gillard, Lambert Haeldermans, Denise Lewkowitch in Panzani, Gilbert Lhemon, Marcel Louis, Henri Mehlen, Myriam Mercier, Ingeborg Nijpes in Vattuone, Derek Puinger, Hanna Schinkel, Philippe Schiphorst, Ingrid Simons in Cuypers, Tatiana Socoloff in Baran, Eisabeth Vanderlande, Vina Vények tutti già dipendenti della sede dell'Association européenne pour la coopération, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse, Charlotte (causa 130/77), Gabrielle Boissin, Eliane De Ruette, Marcel Devolder, Liliane Dusaussois, Gilbert Lhemon, Marcel Louis, Myriam Mercier, Yvette Prachazal-Ane, Vittorio Salerno, Ingrid Cuypers-Simons, Vina Verryck (causa 22/83), Gabrielle Boissin, Eliane De Ruette, Marcel Devolder, Liliane Dusaussois, Gilbert Lhemon, Marcel Louis, Myriam Mercier, Yvette Prachazal-Ane, Ingríd Cuypers-Simons, Vína Verryck (causa 9/84), Vittorio Salerno (causa 10/84), tutti ex dipendenti dell'AEC, del pari con l'aw. Slusny, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alain Van Solinge, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, e (nella causa 22/83) Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Hoff-Nielsen, in qualità d'agente, e con domiciio eletto in Lussemburgo presso il sig. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della BEI, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg, convenuti, aventi ad oggetto, per quanto riguarda le causa 87 e 130/77, l'annullamento della decisione 4 novembre 1976 del consiglio d'amministrazione dell'AEC, riguardante le « modifiche recate al regime di retribuzione dei dipendenti con contratto CS e della sede dell'AEC », come pure l'annullamento della decisione 28 luglio 1977 che respingeva il reclamo proposto dai ricorrenti contro detta decisione 3 febbraio 1977, e, infine, il riconoscimento della qualità di dipendenti di ruolo o di agenti temporanei ai dipendenti in servizio presso la sede dell'AEC; per quanto riguarda la causa 22/83, l'annullamento del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3332, che istituisce provvedimenti particolari transitori per l'assunzione di 56 agenti della sede dell'AEC come dipendenti delle Comunità europee (GU L 352, pag. 3), ma solo nella parte in cui detto regolamento non ha stabilito che la nomina dei ricorrenti va effettuata alla data dell'assunzione da parte dell'AEC; per quanto riguarda le cause 9 e 10/84, la domanda di disapplicazione parziale di predetto regolamento del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3332, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza il 6 giugno 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1977 e, rispettivamente il 27 ottobre seguente, il sig. Vittorio Salerno, dipendente occupato presso la sede dell'Association européenne pour la coopération (in prosieguo: « AEC ») e 28 altri agenti della sede della stessa associazione hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 4 novembre 1976 del consiglio d'amministrazione dell'AEC, riguardante « le modifiche recate al regime di retribuzione dei dipendenti con contratto CS e della sede dell'AEC » come pure all'accertamento che gli agenti addetti alla sede dell'AEC sono dipendenti comunitari a partire dalla data della loro assunzione da parte dell'AEC (cause 87/77 e 130/77).
punto 2
Con atti depositati nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 1983, dieci dei 28 ricorrenti nella sopramenzionata causa 130/77 hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3332, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di 56 agenti della sede dell'Associazione europea di cooperazione come funzionari delle Comunità europee (GU L 352, pag. 5) nella parte in cui questo regolamento non contempla la nomina degli agenti della sede con effetto dalla data dell'assunzione da parte dell'AEC (causa 22/83).
punto 3
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 1984, il sig. Vittorio Salerno e i dieci ricorrenti nella sopramenzionata causa 22/83 hanno proposto rispettivamente due ricorsi diretti alla disapplicazione del sopramenzionato regolamento n. 3332/82 nella parte in cui non contempla la nomina degli agenti della sede con effetto dalla data dell'assunzione da parte dell'AEC (cause 9 e 10/84).

SENTENZA › In diritto › A — Gli antefatti › I — La posizione giuridica dell'AEC

punto 4
Tutti i ricorrenti sono stati dipendenti addetti alla sede dell'AEC, associazione internazionale di diritto belga senza scopo di lucro alla quale è stata attribuita la personalità giuridica con regio decreto 15 settembre 1964 {Moniteur belge del 3. 10. 1964, pag. 10536). L'art. 1 dello statuto dell'AEC stabilisce che questa è istituita « per la collaborazione fra le Comunità europee ed i paesi in via di sviluppo, nonché i territori e dipartimenti d'oltremane associati a dette Comunità ( ... ) ». L'art. 3, 2o comma, dello stesso statuto stabilisce che l'AEC « provvede a norma del proprio statuto e delle convenzioni stipulate con la Commissione delle Comunità europee all'assunzione, all'assegnazione ed all'amministrazione di persone destinate ad assumere compiti di collaborazione e di controllo scientifico e tecnico come pure alla gestione delle borse concesse dalla Comunità ». Mentre i membri del consiglio d'amministrazione dell'AEC erano tutti dipendenti della Commissione, il direttore e il vicedirettore di essa non potevano essere in posizione di attività di servizio presso un'istituzione delle Comunità europee (art. 25 dello statuto).
punto 5
Le convenzioni concluse il 13 luglio 1965 e il 4 giugno 1974 dall'AEC con la Commissione, di cui si parla nell'art. 3 dello statuto, attribuiscono all'AEC, fra l'altro, « il compito di provvedere all'assunzione ed all'amministrazione di delegati della Commissione e di agenti contrattuali ( ... ) per l'esecuzione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo o dal bilancio della Commissione » (art. 1 della convenzione 13 luglio 1965). L'AEC è stata autorizzata dalla Commissione « ad assumere, presso la sede sociale, il personale necessario per la propria amministrazione », ad effettuare la selezione ed a stabilire le condizioni di assunzione del personale (artt. 2 e 3 della stessa convenzione). Da dette convenzioni si desume inoltre che l'AEC operava principalmente su istruzioni e sotto il controllo della Commissione.
punto 6
Circa la gestione delle entrate e delle spese dell'AEC, il protocollo finanziario afferente, adottato il 10 dicembre 1965 dal consiglio d'amministrazione della stessa, stabilisce che le spese effettuate dall'AEC vanno a carico degli stanziamenti del Fondo europeo per lo sviluppo (in prosieguo « FES »). Lo stato di previsione della spesa è approvato ogni anno dalla Commissione.
punto 7
Circa il regime amministrativo, il protocollo amministrativo relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'AEC, adottato del pari dal consiglio d'amministrazione, dispone all'art. 2 che « l'assunzione del personale della sede e l'entità delle retribuzioni sono approvate dal consiglio d'amministrazione o dall'amministratore delegato». L'art. 15 dello stesso protocollo stabilisce che «onde armonizzare nel miglior modo il funzionamento dell'associazione con l'attività degli uffici della Commissione per conto dei quali essa svolge i propri compiti di assunzione e di gestione, le disposizioni relative ai giorni festivi, alle ore di lavoro e alla durata delle ferie saranno in linea di principio le stesse che valgono per gli uffici della Commissione ». Tuttavia, a norma dell'art. 20 di detto protocollo, « i regimi di retribuzione, di indennità ed accessori ( ... ) del personale della sede sono determinati dal loro contratto nell'ambito delle disposizioni di legge e delle decisioni del consiglio d'amministrazione o dell'amministratore delegato ». Infine, il regolamento interno 14 dicembre 1971, relativo al regime amministrativo e finanziario, stabilisce che il regime amministrativo del personale è determinato dalle leggi belghe, dagli statuti dell'AEC, dal protocollo amministrativo ( ... ), come pure dalle decisioni generali e dalle disposizioni del contratto individuale.
punto 8
Tutti i ricorrenti sono stati assunti dall'AEC ed hanno svolto le loro mansioni in forza di dette disposizioni e del rispettivo contratto di lavoro.

SENTENZA › In diritto › A — Gli antefatti › II — Gli atti che costituiscono oggetto delle liti

punto 9
II 4 novembre 1976 il consiglio d'amministrazione dell'AEC adottava la sopramenzionata decisione relativa alle modifiche recate al regime di retribuzione degli agenti della sede. Con questa decisione, l'AEC ha ravvicinato i regimi di retribuzione degli agenti della sede, in particolare per quanto riguarda gli assegni familiari e scolastici nonché le indennità e le ferie, a quelli dei dipendenti della Commissione. Tuttavia, detta decisione non applica lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee agli agenti della sede. Di conseguenza vi erano delle differenze fra le norme relative all'assegno di capofamiglia ed alla pensione in vigore per i dipendenti dell'AEC e, rispettivamente, per quelli comunitari.
punto 10
La convenzione di Lomé (GU 1976, L 25, pag. 1), entrata in vigore il 1o aprile 1976, ampliava considerevolmente il campo geografico ed il volume degli aiuti ed implicava la diversificazione ed il perfezionamento della collaborazione. E questo il motivo per cui, il 9 marzo 1978, la Commissione proponeva un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di un'agenzia europea per la collaborazione (in prosieguo: « l'agenzia »). Accogliendo la proposta e sentito il Parlamento europeo, il Consiglio adottava il regolamento 26 ottobre 1981, n. 3245, recante istituzione di un'agenzia europea di cooperazione (GU L 328, pag. 1).
punto 11
L'agenzia ha il compito di coadiuvare la Commissione per l'assunzione, l'assegnazione e la gestione del personale messo a disposizione delle delegazioni della Commissione o destinato a svolgere compiti di assistenza o di cooperazione tecnica, per la determinazione delle norme per la gestione del personale di servizio e per partecipare all'esecuzione dei programmi di borse di studio e di tirocinio (art. 3 del regolamento n. 3245/81).
punto 12
L'art. 14 di detto regolamento stabilisce che « le condizioni generali di assunzione e di lavoro nonché il regime generale delle retribuzioni, delle indennità e degli elementi accessori ( ... ) degli agenti della sede dell'agenzia sono determinati da disposizioni specifiche, adottate dalla Commissione ( ... ) ».
punto 13
L'agenzia non è ancora in grado di funzionare, non ha quindi personale, le disposizioni contemplate dall'art. 14 non sono ancora state adottate. Di conseguenza, l'AEC non è ancora stata sciolta.
punto 14
Visto che, con regolamento n. 3245/81, si era proceduto all'istituzione dell'agenzia destinata a continuare le attività in precedenza svolte dall'AEC, il Consiglio adottava inoltre il regolamento 3 dicembre 1982, n. 3332. L'art. 1 di questo regolamento stabilisce che « l'agente in servizio presso la sede dell'associazione il 1o gennaio 1982 e ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato funzionario in prova della Commissione delle Comunità europee ed essere assegnato ad uno dei posti che figurano a tale scopo nella tabella dell'organico della Commissione per l'esercizio 1982 ». A norma dell'art. 2 del regolamento, « la nomina ( ... ) si effettua in deroga all'art. 4, 2o e 3o comma, all'art. 28, lett. d) e all'art. 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ». L'art. 3 dello stesso regolamento dispone che « in deroga agli artt. 31 e 32 dello statuto dei funzionari, il funzionario nominato in virtù del presente regolamento è inquadrato nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella d'equivalenza riportata in allegato. L'anzianità di grado decorre dal giorno della nomina a funzionario in prova. L'anzianità di scatto è duella che l'interessato aveva acquisito prestando servizio presso l'associazione».
punto 15
II 10 marzo 1983 tutti i ricorrenti, eccettuato il Salerno, venivano nominati dipendenti in prova della Commissione con effetto dal 1o gennaio 1983, a norma del soprammenzionato regolamento n. 3332/82.
punto 16
Prima della nomina, tutti gli agenti della sede venivano sottoposti a visita medica. Per quanto riguarda il Salerno, la Commissione gli comunicava che egli non possedeva i presupposti di idoneità fisica necessari per lavorare presso la Commissione. Il Salerno, al quale la Commissione aveva notificato che il suo fascicolo era stato trasmesso ad una commissione medica, a norma dell'art. 33 dello statuto, decedeva prima che detta commissione potesse esaminare il suo caso.
punto 17
I ricorsi sono diretti contro la decisione 4 novembre 1976 del consiglio d'amministrazione dell'AEC, come pure contro il regolamento n. 3332/82. Tuttavia, lo scopo principale dei ricorsi consiste nel chiedere alla Corte di statuire che i ricorrenti che lavoravano presso l'AEC sono, in via principale dei dipendenti e, in subordine, degli agenti temporanei della Commissione sin dalla loro assunzione da parte dell'AEC.
punto 18
Nel reclamo 3 febbraio 1977, proposto alla Commissione, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione 4 novembre 1976 nonché il riconoscimento da parte della Commissione della loro qualità di dipendenti o di agenti temporanei sin dalla loro assunzione da parte dell'AEC. La Commissione respingeva il reclamo motivando che fra i ricorrenti ed essa non sussisteva alcun vincolo gerarchico diretto o indiretto.
punto 19
L'8 giugno 1983 i ricorrenti nelle cause 9 e 10/84 proponevano un reclamo conservativo il cui scopo era quello di far valere la nullità e l'impossibilità di applicare il regolamento n. 3332/82. La Commissione prendeva atto del reclamo.
punto 20
Con ordinanze 12 aprile 1978 e 5 ottobre 1983 la Corte decideva di riunire le cause 87 e 130/77 e, rispettivamente, la causa 22/83. Dopo la fine della fase orale, ad istanza dei ricorrenti, sentiti la Commissione e l'avvocato generale, essa ha del pari deciso di riunire le cause 9 e 10/84 ai fini della sentenza.

SENTENZA › In diritto › B — Sulla ricevibilità del ricorso

punto 21
Avendo la Commissione sollevato un'eccezione di irricevibilità nelle cause 87 e 130/77, la Corte rinviava al merito. Dato che il Consiglio, nella causa 22/83, e la Commissione, nelle cause 9 e 10/84, hanno contestato la ricevibilità dei ricorsi, è opportuno esaminarla in primo luogo per tutte le cause.

SENTENZA › In diritto › B — Sulla ricevibilità del ricorso › I — Le carne 87 e 130/77

punto 22
La Commissione ha eccepito l'irricevibilità sotto quattro profili. In primo luogo l'AEC sarebbe un'entità autonoma e distinta dalla Commissione. In secondo luogo la decisione del consiglio d'amministrazione dell'AEC, dato che si limita a confermare una situazione giuridica preesistente, derivante dai contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti, non recherebbe pregiudizio. La Commissione sostiene poi di non essere competente a nominare i ricorrenti senza osservare le forme e le norme sostanziali contemplate dallo statuto. Infine, anche se dette forme e norme fossero osservate, ciò non potrebbe implicare il sorgere di un diritto la cui trasgressione sarebbe sanzionata da un'ingiunzione della Corte alla Commissione di nominare o di assumere i ricorrenti.
punto 23
Secondo i ricorrenti, invece, l'AEC è un'unità amministrativa della Commissione. Nella loro qualità di dipendenti essi potrebbero adire la Corte. A parte ciò, la decisione impugnata conterrebbe elementi nuovi. La domanda riguarderebbe unicamente un accertamento giudiziale la cui esecuzione spetterebbe esclusivamente alla Commissione.
punto 24
In proposito va rilevato, in via preliminare, che non solo chi sia dipendente o agente non locale ma anche chi asserisca di esserlo può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio (sentenza 5 aprile 1979, Bellintani/Commissione, 116/78, Race. pag. 1585).
punto 25
Dato che i ricorrenti chiedono che sia riconosciuta la loro qualità di dipendenti della Commissione fin dall'assunzione da parte dell'AEC, il ricorso contro la decisione 4 novembre 1976, che rifiuta implicitamente di applicare nei loro confronti lo statuto del personale e che quindi reca loro pregiudizio, è ricevibile.

SENTENZA › In diritto › B — Sulla ricevibilità del ricorso › II — La causa 22/83

punto 26
II Consiglio contesta anzitutto che il regolamento n. 3332/82 riguardi direttamente e individualmente i ricorrenti. Esso sostiene che il regolamento ha un contenuto normativo che si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici in modo generale ed astratto. Secondo la sentenza della Corte 25 marzo 1982 (Moksel/Commissione, 45/81, Race. pag. 1129), la stessa disposizione non può infatti essere contemporaneamente un atto generale ed un atto individuale. Il fatto che si tratti di un vero e proprio regolamento sarebbe sufficiente perché il ricorso sia dichiarato irricevibile.
punto 27
I ricorrenti ribattono che il regolamento di cui trattasi non è normativo e di portata generale, bensì implica l'applicazione particolare della decisione di inserire nell'organico della Commissione i 56 agenti della sede nominativamente indicati. Esso avrebbe effetto individuale giacché sono contemplate solo 56 persone determinate.
punto 28
Per risolvere questo punto controverso si deve anzitutto rilevare che il ricorso è ricevibile unicamente se il regolamento n. 3332/82 va considerato una decisione la quale, benché adottata con l'apparenza di un regolamento, riguarda i ricorrenti direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato.
punto 29
Come la Corte ha ricordato nella sentenza 26 febbraio 1981 (Giuffrida e Campogrande/Consiglio, 64/80, Race. pag. 693), il criterio distintivo fra un regolamento ed una decisione consiste nella portata generale o meno dell'atto.
punto 30
È assodato che il regolamento n. 3332/82 è stato adottato per l'assunzione dei soli 56 agenti della sede dell'AEC in servizio il1o gennaio 1982 e che lo fossero ancora il 15 dicembre 1982 (cioè il giorno seguente a quello della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale). Al momento dell'adozione del regolamento, il numero e l'identità delle persone che esso poteva riguardare erano definitivamente determinati. Il regolamento non è quindi una disposizione di portata generale, bensì deve considerarsi come un complesso di decisioni adottate dal Consiglio e che riguardano individualmente ciascuno dei 56 agenti della sede dell'AEC.
punto 31
Per quanto concerne la questione se i ricorrenti siano direttamente riguardati dal regolamento, va ricordato che l'art. 3 di questo stabilisce che gli agenti della sede nominati in forza del regolamento sono inquadrati nel grado e nello scatto determinati a norma della tabella di equivalenza contenuta nell'allegato. Questa disposizione mostra chiaramente che l'APN non ha alcun potere discrezionale per quanto riguarda l'inquadramento.
punto 32
Ciò premesso, i ricorrenti sono direttamente e individualmente riguardati dal regolamento n. 3332/82 e i ricorsi sono pertanto ricevibili.

SENTENZA › In diritto › B — Sulla ricevibilità del ricorso › Ili — Le cause 9 e 10/84

punto 33
La Commissione rileva in primo luogo che i ricorrenti non impugnano gli atti individuali che li riguardano e che li nominano in ruolo ovvero, nella causa 10/84, rifiutano la nomina. La possibilità di chiedere la disapplicazione di un regolamento non costituirebbe un'azione autonoma e potrebbe esser fatta valere solo come eccezione. Infine il ricorso di dipendenti diretto contro la Commissione avrebbe dovuto essere diretto contro l'APN, dato che l'atto lesivo deve provenire da questa.
punto 34
Secondo i ricorrenti, il senso dell'art. 184 del trattato è quello di dare loro una seconda possibilità ed i ricorsi sono di conseguenza ricevibili. Essi avrebbero inoltre fatto valere « sin d'ora » nei reclami la nullità e, comunque, la necessità di disapplicare il regolamento n. 3332/82 e ciò a norma degli artt. 179 e 184 del trattato. Infine, nel chiedere la riunione dei loro ricorsi con le cause 87/77 e 130/77, essi si riferirebbero implicitamente, ma cionondimeno chiaramente, alle conclusioni in dette cause. Non si potrebbe quindi mettere in dubbio che essi facciano carico alla Commissione di non averli nominati con effetto retroattivo.
punto 35
Per decidere questo punto della lite è opportuno ricordare che, a norma dell'art. 184 «nell'eventualità di una controversia che mette in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, 3o comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, 1o comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso ».
punto 36
Ne consegue che l'art. 184 ha come unico scopo quello di tutelare il singolo contro l'applicazione di un regolamento illegittimo, senza per questo mettere in discussione il regolamento stesso, divenuto inoppugnabile dopo la scadenza del termine di cui all'art. 173. In secondo luogo, la possibilità, attribuita all'art. 184 di chiedere la disapplicazione di un regolamento non costituisce un'azione autonoma e può essere fatta valere unicamente in via incidentale: la validità del regolamento è messa in discussione in quanto esso costituisce il fondamento giuridico degli atti di applicazione impugnati.
punto 37
I ricorrenti non hanno diretto la loro azione contro la nomina in ruolo e, rispettivamente, il rifiuto di nomina. Solo nella replica essi hanno esteso l'oggetto della lite alle nomine. Dato che l'oggetto della lite viene indicato nell'atto introduttivo a norma dell'art. 38, § 1, lett. c), del regolamento di procedura, detta estensione è tardiva. I ricorsi diretti alla disapplicazione del regolamento n. 3332/82 sono quindi irricevibili.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › I — Le cause 87 e 130/77

punto 38
I ricorrenti sostengono in sostanza di essere dei dipendenti comunitari sin dall'assunzione da parte dell'AEC, giacché questa è solo un'unità amministrativa della Commissione e, in secondo luogo, che essi si sono trovati in una situazione identica a quella dei dipendenti o agenti temporanei della Commissione, il che implicherebbe un trattamento identico a quello di detti dipendenti o agenti. Dato che i tre mezzi dedotti contro la decisione di cui trattasi si basano su questi due argomenti, è opportuno esaminarli in primo luogo.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › I — Le cause 87 e 130/77 › Quanto al primo argomento

punto 39
I ricorrenti sostengono che l'AEC non possiede i requisiti stabiliti dalle leggi belghe per le associazioni internazionali. Essi assumono poi che l'AEC non possiede un patrimonio proprio, dato che le sue spese di funzionamento sono iscritte nel bilancio della Commissione. La natura fittizia dell'AEC si desumerebbe dalla sua iscrizione nell'organigramma della Commissione e dal fatto che il suo consiglio di amministrazione è composto unicamente di dipendenti della Commissione. I ricorrenti allegano poi l'incorporazione completa dell'AEC nella gerarchia della Commissione, il che sarebbe confermato da note interne di dipendenti della Commissione stessa. Infine il Parlamento europeo avrebbe anch'esso chiesto, nella relazione 28 giugno 1977, la « reintegrazione » dell'AEC nelle strutture amministrative e di bilancio centrali della Commissione.
punto 40
La Commissione ribatte che la sovvenzione che essa fornisce all'AEC riguarda unicamente il 5% del bilancio complessivo di questa. Le altre spese sarebbero finanziate dal FES. Né il fatto che l'AEC sia nominata nell'organigramma della Commissione né la composizione del consiglio d'amministrazione, né alcun altro elemento proverebbero l'asserita incorporazione gerarchica. A parte ciò, benché secondo il Parlamento europeo la Commissione non dovrebbe valersi di organizzazioni esterne, ciò non costituirebbe la prova del fatto che l'AEC sia un'unità amministrativa della Commissione.
punto 41
Prima di decidere questo punto è necessario fare un'osservazione preliminare circa la personalità giuridica dell'AEC: questa, istituita a norma delle leggi belghe come associazione internazionale senza scopo di lucro, ha ottenuto la personalità giuridica in forza di un regio decreto. Spetta quindi al giudice nazionale lo stabilire se, per quanto riguarda la sua istituzione ed il suo funzionamento, essa possieda i requisiti posti da detta legge.
punto 42
Per quanto riguarda in particolare l'argomento dei ricorrenti secondo il quale essi sono dipendenti o agenti della Commissione sin dall'assunzione da parte dell'AEC, va rilevato che l'art. 1,1o comma, dello statuto del personale delle Comunità europee stabilisce che « è funzionario delle Comunità ( ... ) chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina ».
punto 43
A differenza di quanto è prescritto dalla citata disposizione, i ricorrenti sono stati assunti dall'AEC in forza di un contratto di lavoro da questa stipulato con ciascuno di essi. Questo contratto è retto dalle leggi belghe, dallo statuto dell'AEC, dal protocollo amministrativo dell'AEC 26 luglio 1966, dalle decisioni d'applicazione adottate dagli organi direttivi dell'AEC e dalle clausole del contratto stesso. Indubbiamente l'assunzione dei ricorrenti ha dovuto essere previamente approvata dalla Commissione, ma ciò non toglie che il datore di lavoro fosse l'AEC, non già un'istituzione delle Comunità.
punto 44
Gli argomenti relativi alle diverse situazioni di fatto addotte dai ricorrenti circa la personalità giuridica dell'AEC non sono atti a far equiparare detta associazione ad un'istituzione delle Comunità. In particolare ad un'unità amministrativa della Commissione. In primo luogo, è opportuno ricordare che nel 1964 l'organizzazione della collaborazione economica con i paesi in via di sviluppo non costituiva ancora un compito principale per la Commissione. A quell'epoca era quindi perfettamente naturale affidare detta organizzazione ad un'associazione di diritto privato la quale, come tale, poteva agire in modo più agile in questo campo.
punto 45
Quanto all'asserita mancanza di patrimonio proprio, basta richiamarsi agli am. da 28 a 30 dello statuto dell'AEC ed agli am. da 12 a 19 della convenzione 13 luglio 1965 stipulata dalla Commissione con l'AEC, che disciplina l'amministrazione delle entrate e delle spese dell'AEC. Dal complesso di queste disposizioni si desume che le entrate dell'AEC constano dei contributi dei suoi membri, degli anticipi del FES e di qualsiasi altra entrata e che determinate entrate possono essere usate anche senza la previa autorizzazione della Commissione o del FES. Stando così le cose non si può sostenere che l'AEC non possieda un patrimonio proprio.
punto 46
L'iscrizione dell'AEC nell'organigramma della Commissione, le note interne stese da dipendenti della Commissione, come pure la relazione 28 giugno 1977 del Parlamento la quale « invita la Commissione a reintegrare l'Agenzia europea per la collaborazione nelle strutture amministrative e di bilancio centrale della Comunità » non provano affatto che l'AEC sia un'unità amministrativa della Commissione; al contrario, essi dimostrano l'intento, tanto della Commissione, quanto del Parlamento, di giungere ad un ravvicinamento, o persino all'assorbimento in un prossimo avvenire, dell'AEC da parte della Commissione. Questo assorbimento presuppone però che l'AEC sia un'organizzazione autonoma e non ancora inserita fra gli uffici della Commissione.
punto 47
Va quindi disatteso l'assunto dei ricorrenti secondo il quale essi sarebbero dei dipendenti o agenti comunitari sin dall'assunzione da parte dell'AEC in quanto questa sarebbe solo un'unità amministrativa della Commissione.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › I — Le cause 87 e 130/77 › Quanto al secondo argomento

punto 48
Quanto all'argomento relativo all'identità di situazione dei ricorrenti e dei dipendenti o agenti temporanei della Comunità, i primi sostengono che la loro assunzione era avvenuta in nome e per conto della Commissione, giacché taluni agenti erano stati del resto assunti su carta intestata della Commissione. Le condizioni per l'assunzione sarebbero state quelle contemplate dallo statuto del personale (ad esempio, la visita medica previa) come pure le condizioni di lavoro, le norme pecuniarie e fiscali, con la sola eccezione dell'assegno di famiglia. L'AEC effettuerebbe infatti una trattenuta pari all'entità dell'imposta comunitaria, ma pagherebbe le imposte nazionali per i propri dipendenti. Infine, dalle assicurazioni date da dipendenti della Commissione emergerebbe che gli agenti della sede dell'AEC fanno parte integrante della Commissione.
punto 49
La Commissione ricorda che i ricorrenti sono stati assunti dall'AEC e che essi non dipendono né ricevono istruzioni dalla Commissione. Indubbiamente vi sarebbe quasi identità di condizioni di lavoro e di retribuzione, ma ciò non toglierebbe il fatto che il regime dei dipendenti addetti alla sede dell'AEC sia stato fissato da questa. Quanto al regime fiscale, il pagamento, da parte dell'AEC, delle imposte nazionali per i propri dipendenti non potrebbe trasformare il rapporto d'impiego esistente in un rapporto d'impiego fra i dipendenti dell'AEC e la Commissione. Quanto alle addotte assicurazioni, la Commissione ribatte che queste asserite dichiarazioni non hanno alcun valore giuridico.
punto 50
Nemmeno questa tesi dei ricorrenti basata sulla situazione di fatto può essere accolta. Le circostanze addotte dimostrano fino a che punto abbia avuto successo la politica dell'AEC e della Commissione intesa ad equiparare i dipendenti della prima ai dipendenti ed agenti della seconda. Esse non consentono tuttavia di ignorare la differenza giuridica fra la situazione dei dipendenti dell'AEC, assunti da un'associazione di diritto privato, ed i dipendenti e agenti della Commissione, nominati a norma dello statuto del personale delle Comunità europee. In proposito, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di essere stati nominati con atto scritto dell'autorità che ha il potere di nomina « in nome e per conto della Commissione », in conformità a quanto stabilisce per le assunzioni lo statuto del personale. Al contrario, il protocollo amministrativo ed il regolamento interno sopramenzionato dimostrano che il datore di lavoro dei ricorrenti era l'AEC, non già la Commissione. Quanto alle assicurazioni assertivamente date da dipendenti della Commissione, quand'anche fossero provate non sarebbero state atte a vincolare la Commissione e sarebbero quindi prive di qualsiasi valore giuridico.
punto 51
Va quindi del pari respinto l'assunto relativo alla situazione identica dei ricorrenti e dei dipendenti ed agenti della Commissione.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › II — La causa 22/83

punto 52
I ricorrenti deducono contro il regolamento n. 3332/82 due mezzi. In primo luogo, il Consiglio avrebbe omesso, nel regolamento n. 3332/82, trasgredendo il principio « patere legem quam ipse fecisti », di considerare come data di entrata in servizio come impiegato di ruolo la data di assunzione da parte dell'AEC. Il secondo mezzo riguarda il legittimo affidamento che i ricorrenti avrebbero avuto che la loro nomina, fondata sul regolamento n. 3332/82, retroagisse alla data di assunzione da parte dell'AEC.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › II — La causa 22/83 › Sul primo mezzo

punto 53
I ricorrenti ricordano che nel bilancio generale per l'esercizio 1982, di cui il Consiglio sarebbe responsabile, sarebbe stato iscritto lo stanziamento per la retribuzione dei 56 agenti della sede come pure un commento secondo il quale la nomina in ruolo degli agenti della sede dell'AEC avrebbe dovuto essere effettuata con effetto dal giorno della loro assunzione da parte di questa. Nel regolamento n. 3332/82 il Consiglio non avrebbe tenuto conto di questo commento ed avrebbe quindi trasgredito il principio dell'osservanza delle proprie decisioni. Il Consiglio sarebbe inoltre del pari vincolato dalla propria dichiarazione, inserita nel verbale della riunione nella quale è stato adottato il regolamento n. 3245/81, secondo la quale esso avrebbe adottato « provvedimenti transitori opportuni per risolvere i problemi relativi agli agenti della sede ». Il regolamento n. 3332/82 non sarebbe del resto stato necessario giacché la Commissione avrebbe avuto la possibilità di nominare i ricorrenti in forza dell'art. 14 del regolamento n. 3245/81, dato che i posti erano disponibili nel bilancio per l'esercizio 1982. Il regolamento n. 3332/82, che costituisce un regresso rispetto alle precedenti decisioni del Consiglio, sarebbe quindi illegittimo.
punto 54
II Consiglio sostiene che i commenti e le dichiarazioni di cui sopra sono di natura politica e ad uso interno. Lo stanziamento nel bilancio delle Comunità costituirebbe certo una condizione necessaria, ma non sufficiente perché la spesa venga effettuata. L'adozione del bilancio non potrebbe sostituirsi al potere legislativo del Consiglio e non sminuirebbe affatto la necessità di effettuare una nomina nel modo prescritto dallo statuto. Proprio per superare gli ostacoli statutari il Consiglio avrebbe adottato il regolamento n. 3332/82. Né il regolamento n. 3245/81, né la dichiarazione inserita nel verbale riguarderebbero l'effetto retroattivo della nomina in ruolo.
punto 55
Su questo punto va detto anzitutto che il regolamento n. 3245/81 riguarda l'istituzione di un nuovo organo, l'Agenzia europea di cooperazione, ma non modifica affatto la situazione di fatto o giuridica dei ricorrenti già dipendenti dell'AEC. Perciò l'art. 14 di detto regolamento, il quale dispone fra l'altro che le condizioni generali di assunzione e di lavoro degli agenti della sede dell'agenzia sono determinati da disposizioni specifiche da adottarsi dalla Commissione, non ha alcuna incidenza diretta o indiretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Questo vale del pari per la dichiarazione del Consiglio inserita nel verbale e invocata dai ricorrenti.
punto 56
L'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1982 (GU L 31 dell'8. 2. 1982, pag. 1) elaborato dalle autorità di bilancio, a norma dei trattati è stata constatata dal presidente del Parlamento, non già dal Consiglio. A ciò si aggiunge il fatto che né il bilancio né, a maggior ragione, un commento, benché necessario per effettuare una spesa, possono sostituirsi alle disposizioni dello statuto riguardanti l'assunzione dei dipendenti. Essi non hanno nemmeno natura vincolante per il Consiglio o per la Commissione in quanto autorità legislativa. Adottando il regolamento n. 3332/82 il Consiglio non ha quindi trasgredito un obbligo giuridico autoimpostosi.
punto 57
II mezzo relativo all'inosservanza delle norme che lo stesso Consiglio avrebbe emanato va respinto.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › II — La causa 22/83 › Sul secondo mezzo

punto 58
Circa l'asserita trasgressione del legittimo affidamento, i ricorrenti si richiamano alla risoluzione 11 maggio 1979 recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio circa un regolamento relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la collaborazione (AEC) (GU C 140, pag. 142), secondo la quale « il personale interessato conserva i diritti quesiti » e « il godimento delle nuove disposizioni retroagisce al giorno dell'assunzione da parte dell'associazione europea per la collaborazione ». A parte ciò, l'autorità di bilancio avrebbe inserito un commento nel bilancio per l'esercizio 1982 secondo il quale « l'incorporazione nell'organigramma permanente della Commissione dei posti destinati al personale dell'associazione europea per la collaborazione (sede) viene effettuata secondo modalità indicate nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo 11 maggio 1979». Secondo la volontà del Parlamento così espressa, la nomina in ruolo degli agenti della sede avrebbe dovuto avvenire con effetto retroattivo. I ricorrenti avrebbero quindi potuto legittimamente aspettarsi che detta risoluzione e il sopracitato commento dell'autorità di bilancio, in relazione all'altra sopramenzionata dichiarazione del Consiglio, resa in occasione dell'adozione del regolamento n. 3245/81, fossero rispettati.
punto 59
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, una risoluzione del Parlamento non ha natura vincolante e non può far sorgere il legittimo affidamento che le istituzioni vi si attengano. Quanto al commento inserito nel bilancio per l'esercizio 1982, esso non può attribuire diritti soggettivi ai ricorrenti né determinare un legittimo affidamento (vedi ordinanza 26 settembre 1984, Les Verts/Commissione e Consiglio, 216/83, Race. 1984, pag. 3335). Nemmeno il comportamento del Consiglio ha potuto far sorgere una qualsivoglia aspettativa dei ricorrenti circa la retroattività della nomina.
punto 60
II mezzo relativo all'inosservanza del legittimo affidamento va quindi del pari disatteso.

SENTENZA › In diritto › C — Nel merito delle cause › II — La causa 22/83 › Sul secondo mezzo › Sulle spese

punto 61
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 62
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) 1 ricorsi 9/84 e 10/84 sono irricevibili. 2) I ricorsi 87, 130/77 e 22/83 sono respinti. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due

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