Sez. U, Ordinanza n. 26092 del 13/12/2007 (Rv. 600983 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Pronuncia della sentenza - Effetto preclusivo.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile allorché sia stata pronunciata sentenza dal giudice presso il quale il processo è radicato, né risulta possibile la sua conversione in ricorso ordinario allorché la sentenza di cui si tratta sia stata pronunciata in primo grado e sia appellabile, come nel caso della pronuncia di una sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, a seguito della riforma attuata con il d.l. n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del 1994 ed integrata con d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)