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Sez. L, Sentenza n. 8940 del 19/06/2002 (Rv. 555186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Rilevabilità su eccezione di parte - Limitazione all'acquiescenza totale - Impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza - Limiti oggettivi della impugnazione - Accertamento d'ufficio del giudice.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente alla impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)