Sez. 2, Sentenza n. 877 del 12/03/1976 (Rv. 379549 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - VIOLENZA - PRESUNTA VOLONTA CONTRARIA DELLO SPOGLIATO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - CLANDESTINITA E VIOLENZA - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - CONSENSO ALL'OPERATO DEL CONVENUTO - PROVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - VIOLENZA - PRESUNTA VOLONTA CONTRARIA DELLO SPOGLIATO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - CLANDESTINITA E VIOLENZA - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - CONSENSO ALL'OPERATO DEL CONVENUTO - PROVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO.*
Nell'Azione di reintegrazione la ripartizione dell'Onere della prova e fondata sull'impossibilita per la parte ricorrente di fornire la prova di un fatto negativo (Mancanza di assenso all'operato del convenuto), che, per sua natura, non puo assurgere ad elemento costitutivo del suo diritto. Orbene, poiche la violenza e la clandestinita che caratterizzano lo spoglio sono appunto l'opposto dell'assenso, e la prova di tale elemento si risolverebbe nella dimostrazione, da parte del ricorrente, della sua mancata autorizzazione al convenuto, ne consegue che la prova del mancato assenso non puo essere fornita da chi afferma di aver subito lo spoglio, ma resta a carico del convenuto l'Onere di provare di aver agito col consenso dell'attore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)