Sez. L, Sentenza n. 4370 del 25/07/1984 (Rv. 436274 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, NONCHÉ DELLA MAGGIORE SOMMA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CAPITALE AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO RICONOSCIUTO AL LAVORATORE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, NONCHÉ DELLA MAGGIORE SOMMA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CAPITALE AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO RICONOSCIUTO AL LAVORATORE - NECESSITÀ.*
Il giudice, nel pronunziare sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore, non è tenuto a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi di lavoro subordinato, dalla normativa tributaria del 1973 o da quella previgente, giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l'Obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza di condanna, ovvero sul lavoratore ove sia questo a porre in esecuzione la sentenza stessa senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente. Ne consegue che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate vanno dal giudice determinati, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., sull'importo riconosciuto al lavoratore e non già sulla somma allo stesso risultante dovuta al netto della ritenuta anzidetta. (Conf 875/84, mass n 433074; (Conf 3912/82, mass n 421854; (Conf 5228/81, mass n 415999).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)