Sez. 3, Sentenza n. 1533 del 07/05/1957 (Rv. 880554 - 01)
USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE - ROVINA DI EDIFICIO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO - CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - MANCATO ESAME DELLE PROVE FORNITE DA UNA DELLE PARTI - LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - NORME SPECIALI IN TEMA DI RIPARAZIONI ALLA COSA LOCATA - INAPPLICABILITÀ NEI RAPPORTI COL NUDO PROPRIETARIO
USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE - ROVINA DI EDIFICIO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO - CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - MANCATO ESAME DELLE PROVE FORNITE DA UNA DELLE PARTI - LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - NORME SPECIALI IN TEMA DI RIPARAZIONI ALLA COSA LOCATA - INAPPLICABILITÀ NEI RAPPORTI COL NUDO PROPRIETARIO
Quando il proprietario di edificio pur senza perderne l'ingerenza, non trae temporaneamente dalla cosa alcuna utilità perché il godimento spetta ad un terzo, come accade nel caso che il contenuto del dominio sia limitato o compreso dall'usufrutto, la presunzione stabilita dall'art.2053 cod.civ. per la rovina dell'edificio opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile. Incorre in vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto il profilo della insufficienza, la sentenza che, dando credito alla tesi di una parte in base ad elementi del tutto indiziari, trascuri di prendere in esame ogni altra risultanza processuale in particolare, le prove fornite dall'altra a sostegno della contraria tesi, rendendo così impossibile il controllo sul processo logico che ha determinato quella decisione. Il principio che, sotto il regime vincolistico delle locazioni, non possono trovare applicazione gli artt. 1575 n. 2 e 1576 cod. civ., riguardanti l'Obbligo delle riparazioni da parte del locatore, e che al conduttore resta la facoltà di far ricorso alla procedura stabilita dall'art. 41 l. 23 maggio 19 50 n. 253 o di risolvere il contratto, concerne i rapporti tra locatore e conduttore, ed esso non può mai valere nei rapporti tra il nudo proprietario e il conduttore dell'usufruttuario, nei riflessi della responsabilità extracontrattuale del proprietario per rovina dell'edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)