Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/02/1970 (Rv. 345281 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - COMPIMENTO DI VARI TIPI DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL REDDITO - CON CRITERI EQUITATIVI - RIDUZIONI FUTURE DEL REDDITO - COMPUTABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - COMPIMENTO DI VARI TIPI DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL REDDITO - CON CRITERI EQUITATIVI - RIDUZIONI FUTURE DEL REDDITO - COMPUTABILITA.*
L'attore nel giudizio di risarcimento del danno per fatto illecito deve provare il guadagno che con il proprio lavoro conseguiva al momento della lamentata lesione e tale prova puo fornire con ogni mezzo consentito dalla legge. Pero, allorquando l'attore esplichi vari tipi di lavoro, la valutazione del reddito deve essere, di regola, equitativa e deve tenere conto anche delle eventuali riduzioni di reddito in futuro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)