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Sez. 5, Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024 (Rv. 672676-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Curatore dell'eredità giacente - Obbligo di pagare l'imposta di successione - Responsabile di imposta per i tributi dovuti - Limite del valore dei beni ereditari.
Stato
decisa il 2024-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672676-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

Cod. Civ. art. 530, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)