Sez. 1, Sentenza n. 11062 del 19/10/1991 (Rv. 474305 - 01)
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Vaglia cambiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia | Debiti dello Stato - Commutazione dei titoli di spesa in vaglia cambiari, non trasferibili, della Banca d'Italia - Conseguenze - Estinzione del debito - Successione dell'Istituto di emissione nel debito causale dello Stato - Esclusione - Autonoma obbligazione, di natura cartolare, della Banca d'Italia - Configurabilità - Cautele prescritte per il pagamento dell'art. 420 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato - Adozione - Obbligatorietà.
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Vaglia cambiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Ai sensi dell'articolo unico della legge 23 ottobre 1962 n. 1575, sull'estinzione dei debiti dello Stato mediante commutazione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, l'estinzione stessa si verifica soltanto in virtù dell'emissione di questo titolo, fino alla quale lo Stato rimane direttamente obbligato verso il creditore, mentre l'intervenuta commutazione, conseguente a tale evento, esclude qualsiasi fenomeno successorio dell'Istituto di emissione nell'ormai estinto debito causale dello Stato e configura soltanto l'insorgere di una autonoma obbligazione della Banca d'Italia, di natura cartolare, assoggettata alle regole di circolazione dei titoli bancari e, per quanto concerne i criteri di cautela cui la Banca stessa deve uniformarsi, all'art. 420 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (nel testo modificato dal D.P.R. n. 904 del 1976), il quale, autorizzando, per le somme non superiori a lire duemilioniquattrocentomila il pagamento dietro esibizione di determinati documenti di identità, contiene, a tal riguardo, una elencazione tassativa, con la conseguenza che l'autorizzazione stessa deve ritenersi esclusa ove vengano esibiti documenti di diversa categoria e che il pagamento eseguito in difetto di queste prescritte cautele non è liberatorio per la banca.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 420, Legge 23/10/1962 num. 1575 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)