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Sez. 1, Sentenza n. 20131 del 03/09/2013 (Rv. 627599 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Edilizia residenziale pubblica - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Dichiarazione di pubblica utilità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627599-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In materia di edilizia residenziale pubblica, è comunque configurabile, per effetto dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (poi abrogato dall'art. 58, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa, sia pure in presenza di opere non realizzate da soggetti pubblici direttamente o nel quadro del regime concessorio di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, potendosi, tuttavia, giustificare il sacrificio del diritto del proprietario soltanto laddove l'attività di costruzione e manipolazione del bene sia contrassegnata dal vincolo di scopo conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità, quale unico atto che esprime la valutazione della sua rispondenza a fini pubblici.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)