diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5525 del 12/12/1989 (Rv. 464543 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE PER SCONFINAMENTO NEL MERITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DEL DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NELLE FUNZIONI DI UN MILITARE, COLLOCATO IN CONGEDO ILLIMITATO PER INFERMITÀ, PER NON AVERE LA COMMISSIONE MEDICA PROVVEDUTO ALLA OBBLIGATORIA VISITA DIRETTA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464543-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE PER SCONFINAMENTO NEL MERITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DEL DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NELLE FUNZIONI DI UN MILITARE, COLLOCATO IN CONGEDO ILLIMITATO PER INFERMITÀ, PER NON AVERE LA COMMISSIONE MEDICA PROVVEDUTO ALLA OBBLIGATORIA VISITA DIRETTA.*

Rispetto a pronuncia del consiglio di stato, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nel merito, deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è configurabile nell'ambito della giurisdizione di legittimità di detto giudice amministrativo, non anche con riguardo alla giurisdizione esclusiva, come quella in materia di pubblico impiego, la quale non è giurisdizione sull'atto, ma giurisdizione piena sul rapporto, a prescindere dalla natura delle posizioni soggettive del privato nei confronti dell'amministrazione. (nella specie, un militare, collocato in congedo illimitato per infermità mentale, aveva chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo il riconoscimento del diritto alla reintegrazione nelle funzioni, sul rilievo che la commissione medica di seconda istanza non aveva provveduto a visita diretta e che tale adempimento, per la suddetta infermità, era da ritenersi obbligatorio, non facoltativo, a norma dell'art. 16 primo comma del R.d. n. 1024 del 1928. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha negato, in relazione alla definizione di tali questioni da parte del consiglio di stato, la deducibilità dell'indicato vizio). (V 2099/75, mass n 375835).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)