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Sez. L, Sentenza n. 1939 del 22/03/1980 (Rv. 405565 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405565-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE.*

Con il principio della rivalutazione monetaria di cui al terzo comma dell'art 429 cod proc civ il legislatore, per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle prestazioni lavorative, assicura al lavoratore l'adeguamento di tali crediti, in funzione delle variazioni in aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, avendo riguardo non solo alla qualita del credito di lavoro, tutelato negli artt 1, secondo comma, 3, 34 e 36 cost, ma anche al fatto che tale disciplina virtualmente non comporta un depauperamento del patrimonio del datore di lavoro soccombente. (V 13/77, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 34, Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)