diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 3523 del 07/12/1971 Cc. (dep. 04/04/1972) Rv. 120688 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - FASE ISTRUTTORIA - OMESSA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DELLA DURATA MASSIMA - OBBLIGO DELL'ISTRUTTORE O DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE DI PROVVEDERE ALLA SCARCERAZIONE ORA PER ALLORA - RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE DEL MOMENTO IN CUI SI ASSUME SIA SCADUTO IL TERMINE MASSIMO DI SCARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120688-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - FASE ISTRUTTORIA - OMESSA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DELLA DURATA MASSIMA - OBBLIGO DELL'ISTRUTTORE O DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE DI PROVVEDERE ALLA SCARCERAZIONE ORA PER ALLORA - RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE DEL MOMENTO IN CUI SI ASSUME SIA SCADUTO IL TERMINE MASSIMO DI SCARCERAZIONE.*

Quando nella fase istruttoria non sia stata richiesta dall'imputato, o disposta dall'organo procedente, la scarcerazione per decorsa durata del termine massimo fissato dalla legge per il rispettivo tipo d'istruzione col quale e stato trattato il processo, sia l'organo procedente all'istruttoria(se la fase istruttoria sia ancora in corso)sia il giudice dibattimentale(ove il processo sia sfociato nella fase del giudizio)hanno l'Obbligo di provvedere alla scarcerazione(ora per allora)dell' imputato, in relazione al diritto da questi gia maturato in precedenza. Ne consegue che l'organo istruttorio o dibattimentale, il quale debba deliberare in merito ad una domanda di scarcerazione per decorrenza-verificatasi in precedenza-del termine massimo di custodia preventiva riferito ad una determinata fase del processo, deve tenere conto, ai fini del calcolo dei vari termini disposti dalla legge in relazione alla singola o alle piu imputazioni, della contestazione ascritta al giudicabile nel momento in cui si assume che il termine specifico sarebbe decorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)