diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3563 del 26/06/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266047 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Società di "comodo" per mezzo della quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale - Sequestro preventivo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266047-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La società "di comodo" e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo atteso ché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali. Ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre, infatti, un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza di riesame concernente il sequestro preventivo delle quote di una società di "comodo" senza l'indicazione dei beni appartenenti alla società fallita che vi sarebbero confluiti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)