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Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011 (Rv. 616453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Comunicazione dei motivi di recesso datoriale - Trasmissione nel termine di sette giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del lavoratore, dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

L'adempimento dell'onere di comunicazione del recesso del datore di lavoro per iscritto ex art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 si collega, secondo i principi generali, al compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel termine di sette giorni, la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa, ma anche pervenire al domicilio del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)