Sez. 3, Sentenza n. 7316 del 13/06/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 205811 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO | Reati giudicandi ed altri reati già giudicati - Sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata - Applicabilità della continuazione per la prima volta in Cassazione - Possibilità - Ragione - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO
La continuazione può essere applicata per la prima volta in sede di legittimità, qualora venga richiesta allegando, una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata, in quanto non si è modificato il quadro normativo al riguardo nel vigore del nuovo codice di rito, giacché la disciplina contemplata dall'art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva ha carattere sussidiario ed incontra alcune limitazioni (art. 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen.) insussistenti in sede cognitiva. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che "tuttavia l'omesso passaggio in giudicato della sentenza prodotta e l'assenza di ogni allegazione tale da consentire l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso inducono a ritenere infondato detto motivo, fatta salva la possibilità di più idonea dimostrazione in sede esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)