Sez. 3, Sentenza n. 1959 del 19/05/1975 (Rv. 375663 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA, PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLA CAUSA RELATIVA A QUEST'ULTIMA DOMANDA DA QUELLA DI OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA, PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLA CAUSA RELATIVA A QUEST'ULTIMA DOMANDA DA QUELLA DI OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
L'art 645 cod proc civ, nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti allo stesso ufficio che ha emesso il detto decreto, ha istituito una ipotesi di Competenza funzionale e inderogabile, la quale non puo percio subire spostamenti per ragioni di connessione, sia successiva (art 40 cod proc civ) che preventiva (artt 34, 35 e 36 cod proc civ). pertanto, qualora l'opponente proponga una domanda riconvenzionale che eccede la Competenza per valore del giudice dell'opposizione, questa seconda causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo rimangono separate, salvo per il giudice dell'opposizione lo Esercizio della facolta di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ove ne ricorrano i presupposti, fino alla decisione della causa pendente dinanzi al giudice competente per valore sulla riconvenzionale. (Conf 3356/74, mass n 371868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)