Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 224 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15267
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie causate dall'azione di raggi x e delle sostanze radioattive
- Corresponsione della rendita
- Necessità della sussistenza di un grado minimo di inabilità permanente fissato nella misura del 20% anziché del 10%
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 246/1986.
Norme impugnate
- art. 2, comma 2, legge 20 febbraio 1958, n. 93
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale Baldassarre;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%;
punto 2
Considerato che tale disposizione è già stata, nella suddetta parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 246 del 1986;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5 aprile 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze