Sez. 2, Sentenza n. 32110 del 24/06/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290543-02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa contrattuale - Consegna di "aliud pro alio" - Danno patrimoniale - Intero esborso sostenuto dalla persona offesa - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
In tema di truffa contrattuale, qualora le differenze tra la prestazione pattuita e quella eseguita siano tali da aver integrato un "aliud pro alio", il danno patrimoniale coincide con l'intero esborso economico sostenuto dalla persona offesa in esecuzione del contratto fraudolentemente concluso, poiché l'estraneità del bene consegnato al programma negoziale concordato tra le parti ed il mancato conseguimento dello scopo perseguito dall'acquirente escludono che possa essere riconosciuta qualsivoglia residua utilità alla prestazione ricevuta, non consentendo di procedere ad una valutazione differenziale del bene consegnato rispetto a quello convenuto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la confisca dell'intero importo corrisposto, senza deduzione dei costi sostenuti dall'autore della condotta criminosa nell'eseguire la prestazione diversa da quella pattuita).
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Cod. Pen. art. 640 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)