Sez. 2, Sentenza n. 6326 del 18/04/2003 (Rv. 562337 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Avvocato - Dipendente di Ente Pubblico - Delibera - Conferimento di incarico di patrocinio dell'Ente - Relativo compenso - Controversia - Giudice del lavoro - Competenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE
In considerazione del rapporto di impiego, non rientra nel contratto d'opera intellettuale (caratterizzato, in quanto tale, dall'autonomia del prestatore) l'attività svolta da un avvocato, dipendente nel ruolo amministrativo dell'Ente pubblico, il quale abbia, in virtù di apposita delibera, ricevuto l'incarico per il patrocinio dello stesso Ente negli affari contenziosi pendenti. Da ciò consegue che, in questi casi, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro - Sia devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro la controversia relativa al pagamento del compenso.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)