Sez. 1, Sentenza n. 661 del 30/01/1979 (Rv. 396821 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONFERIMENTO DEL POTERE DI NOMINA DI ALTRI PROCURATORI FUORI DEL DISTRETTO - MANDATO AD NEGOTIA - INCLUSIONE - PORTATA - INCIDENZA SULLA CAPACITA PROCESSUALE DEL MANDANTE - ESCLUSIONE - PERSONA GIURIDICA - CAPACITA DI STARE IN GIUDIZIO PER MEZZO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONFERIMENTO DEL POTERE DI NOMINA DI ALTRI PROCURATORI FUORI DEL DISTRETTO - MANDATO AD NEGOTIA - INCLUSIONE - PORTATA - INCIDENZA SULLA CAPACITA PROCESSUALE DEL MANDANTE - ESCLUSIONE - PERSONA GIURIDICA - CAPACITA DI STARE IN GIUDIZIO PER MEZZO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - PERSISTENZA.*
Qualora la procura alla lite conferisca non soltanto il potere di nominare sostituti, ma altresi, espressamente od implicitamente, quello di nominare altri procuratori "extra districtum", la procura medesima contiene anche un mandato "ad negotia", il quale e diretto al limitato fine di abilitare il procuratore a conferire ad altri la rappresentanza processuale della parte, e, quindi, non e tale da incidere sulla capacita processuale del mandante, ne sul suo Obbligo, ove si tratti di persona giuridica, di stare in giudizio per mezzo di chi la rappresenti a norma della legge e dello statuto. (V 1271/78, mass n 390631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1717, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)