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Sez. 4 - , Sentenza n. 7032 del 19/07/2018 Ud. (dep. 14/02/2019) Rv. 276624 - 02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Medico curante che attesta colposamente l'idoneità al porto d'armi - Posizione di garanzia verso terzi - Sussistenza - Verso l'interessato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276624-02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il medico di base preposto al rilascio del certificato medico anamnestico propedeutico all'autorizzazione al porto d'armi è titolare di una posizione di garanzia che comprende esclusivamente un obbligo di controllo diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi, atteso che le regole cautelari sottese alla regolamentazione del relativo procedimento amministrativo sono finalizzate alla salvaguardia dell'integrità fisica dei terzi e non di colui che richiede l'autorizzazione. (Fattispecie relativa alla uccisione di due persone per mano del paziente cui era stato rilasciato il porto d'armi e che si era poi suicidato, nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del medico per il suicidio, non essendo configurabile a suo carico l'obbligo di impedire l'evento, e lo aveva invece condannato, a titolo di colpa, per gli omicidi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)