Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 01/06/1968 (Rv. 333462 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Ricorrono i presupposti per promuovere d'ufficio il regolamento di Competenza, quando il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per valore a conoscere della causa di opposizione avverso il decreto medesimo. In tal caso, invero, con la pronunzia di incompetenza per valore viene negativamente risolta la questione relativa alla Competenza funzionale del giudice adito, ritenendosi questa derogabile nella ipotesi di connessione di cui all'art. 36 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)