diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 17/12/1975 (Rv. 378477 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - STATUIZIONE SULLE SPESE - DIVIETO - RINVIO ALLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITA - APPELLO - STATUIZIONE SULLE SPESE - LICEITA - SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1975-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378477-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - STATUIZIONE SULLE SPESE - DIVIETO - RINVIO ALLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITA - APPELLO - STATUIZIONE SULLE SPESE - LICEITA - SULLE SPESE DI PRIMO GRADO - DIVIETO.*

Quando il giudice di primo grado emette una sentenza non definitiva, egli non puo statuire sulle spese, ma, in aderenza al principio dell'art 91 cod proc civ, secondo cui la decisione delle spese va emessa all'esito della causa, deve rinviare la statuizione alla sentenza definitiva. In tal caso, il giudice d'appello, davanti al quale e stata impugnata la sentenza non definitiva, puo bensi statuire sulle spese del gravame - in quanto egli esaurisce le questioni prospettategli, senza possibilita di riesaminarle in Sede d'impugnazione della decisione definitiva - ma non puo provvedere in ordine alle spese di primo grado, sia perche gli e sottratta la materia riservata dal primo giudice, sia perche la soccombenza del primo grado dev'essere valutata unitariamente. (V 2029/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)