Sez. 1, Sentenza n. 967 del 14/02/1996 Cc. (dep. 03/04/1996) Rv. 204212 - 01
Pena - In genere | Sanzioni sostitutive - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne escludeva l'applicazione alle pene inflitte per reati militari - Immediata operatività - Fattispecie in tema di rifiuto di servizio militare.
Pena - In genere
La dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esso non prevedeva l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, deve considerarsi operante anche in assenza del pur auspicato intervento del legislatore, volto a rendere compatibile l'esecuzione delle anzidette sanzioni con il particolare "status" giuridico di militare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la sostituzione della pena di mesi quattro di reclusione militare, inflitta a soggetto dichiarato responsabile del reato di rifiuto del servizio militare di leva, con quella di mesi otto di libertà controllata, anche considerando il fatto che trattavasi di soggetto che non rivestiva più lo "status" di militare, onde non si ponevano problemi di adattamento al detto "status" della sanzione sostitutiva in questione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)