Sez. 2 - , Ordinanza n. 15846 del 26/06/2017 (Rv. 644676 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza - Motivazione contrastante con quella adottata in decisioni relative a fattispecie analoghe o simili dallo stesso ufficio giudiziario (cd. “autoprecedenti”) - Obbligo di giustificazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudice non deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenza di eventuali precedenti giurisprudenziali difformi (neppure se si tratti di cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe o simili dallo stesso ufficio), poiché i motivi della decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)