Sez. 3, Sentenza n. 12002 del 15/02/2011 Ud. (dep. 25/03/2011) Rv. 249679 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO | Onere di motivazione del giudice - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO
Il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento, ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)