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Sez. 6, Sentenza n. 576 del 03/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 217094 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO | Impedimento della persona offesa - Rinvio della udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217094-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO

Nel procedimento camerale conseguente alla opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, la presenza della medesima non è necessaria, sicché, in caso di suo impedimento a comparire non è imposto il rinvio della udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)