Sez. 6, Sentenza n. 576 del 03/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 217094 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO | Impedimento della persona offesa - Rinvio della udienza - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - PROCEDIMENTO
Nel procedimento camerale conseguente alla opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, la presenza della medesima non è necessaria, sicché, in caso di suo impedimento a comparire non è imposto il rinvio della udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)