diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1978 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (78/473/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che per facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di coassicurazione comunitaria è necessario un minimo di coordinamento per evitare distorsioni di concorrenza e discriminazioni di trattamento, senza recare pregiudizio al regime di libertà in vigore in parecchi Stati membri;

considerando che questo coordinamento riguarda solamente le operazioni di coassicurazione che presentano il maggiore interesse dal punto di vista economico, cioè quelle che, per loro natura o importanza, possono essere coperte dalla coassicurazione internazionale;

considerando che la presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso il coordinamento di tutte le operazioni che possono essere effettuate in regime di libera prestazione dei servizi; che tale è inoltre l'obiettivo della proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta divers dall'assicurazione sulla vita e contenente disposizioni att a facilitare l'effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi, trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 19753;

considerando che il coassicuratore delegatario si trova in migliore posizione rispetto agli altri coassicuratori per valutare i sinistri e stabilire l'importo minimo delle riserve per sinistri da pagare;

considerando che sono in corso lavori sulla liquidazione delle imprese di assicurazione; che è essenziale prevedere sin d'ora, in caso di liquidazione, parità di trattamento tra i beneficiari delle prestazioni di coassicurazione comunitaria e beneficiari delle altre prestazioni d'assicurazione, indipendentemente dalla loro nazionalità;

considerando che è necessario prevedere, nel settore della coassicurazione comunitaria, una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, e tra queste e la Commissione; che nell'ambito di questa collaborazione saranno esaminate le eventuali pratiche che rivelino uno sviamento dall'obiettiv della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo 1. Disposizioni generali

Art. 1

1.

La presente direttiva si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria di cui all'articolo 2 ed aventi per oggetto i rischi classificati al numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del punto A dell'allegato della prima direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sul vita4, in appresso denominata "prima direttiva di coordinamento".

Essa non si applica tuttavia alle operazioni di coassicurazione comunitaria relative ai rischi classificati al n. 13 che riguardano danni di origine nucleare o medicamentosa. L'esclusione dell'assicurazione dei danni di origine medicamentosa sarà esaminata dal Consiglio entro un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

2.

La presenta direttiva riguarda i rischi di cui al paragrafo 1, primo comma, che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

Le difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di questo principio sono oggetto di esame ai sensi dell'articolo 8.

Art. 2

1. Le sole operazioni di coassicurazione comunitaria considerate dalla presente direttiva sono quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) il rischio, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è coperto da più imprese assicuratrici, in appresso denominate "coassicuratori", di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non deve necessariamente esistere un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;

  2. b) tale rischio è situato all'interno della Comunità;

  3. c) per garantire tale rischio il coassicuratore delegatario è riconosciuto secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento, cioè è trattato come l'assicuratore che copre la totalità del rischio;

  4. d) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede sociale ovvero un'agenzia o succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

  5. e) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.

2. Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 o che riguardano rischi diversi da quelli enumerati all'articolo 1 continuano ad essere soggette alle legislazioni nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Art. 3

La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese che hanno la sede sociale in uno Stato membro e che sono soggette e rispondono alle disposizioni della prima direttiva di coordinamento non puo essere subordinata a condizioni diverse da quella della presente direttiva.

Titolo II. Condizioni e modalità della coassicurazione comunitaria

Art. 4

1. L'ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, la riserva per sinistri da pagare è almeno uguale a quella determinata dal coassicuratore delegatario secondo le norme o la prassi dello Stato in cui è stabilito.

2. Le riserve tecniche costituite dai vari coassicuratori sono rappresentate da congrui attivi. Tuttavia, la norma della congruenza puo essere resa meno tassativa dagli Stati membri nei quali sono stabiliti i coassicuratori per tener conto delle esigenze della buona gestione delle imprese di assicurazione. Gli attivi sono localizzati negli Stati membri nei quali i coassicuratori sono stabiliti o nello Stato membro in cui è stabilito il coassicuratore delegatario, a scelta dell'assicuratore.

Art. 5

Gli Stati membri vigilano affinché i coassicuratori stabiliti nel loro territorio dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria e i paesi interessati.

Art. 6

Le autorità di controllo degli Stati membri collaborano strettamente all'applicazione della presente direttiva e a tal fine si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

Art. 7

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono eseguiti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione dell'impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Titolo III. Disposizioni finali

Art. 8

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della presente direttiva.

Nell'ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali pratiche da cui risulti che le disposizioni della presente direttiva, soprattutto quelle dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2 sono sviate dal loro obiettivo, sia che il coassicuratore delegatario non assuma le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, sia che i rischi non richiedano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

Art. 9

La Commissione trasmette al Consiglio, entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione sull'evoluzione della coassicurazione comunitaria.

Art. 10

Gli Stati membri modificano le rispettive disposizioni nazionali, conformemente alla presente direttiva, entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni cosi modificate sono applicate entro un termine di ventiquattro mesi dalla suddetta notifica.

Art. 11

Non appena notificata la presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore contemplato dalla direttiva.

Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 30 maggio 1978. Per il Consiglio Il Presidente I. NOERGAARD