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Sez. 5, Sentenza n. 5134 del 05/04/2000 Ud. (dep. 28/04/2000) Rv. 216063 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Fine specifico di distruggere - Irrilevanza - Intenzione di ricostruire quanto distrutto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216063-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di danneggiamento, il reato (art.635 cod. pen.) sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di "migliorare la cosa", cioè di "abbattere per ricostruire" nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)