Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Testo in vigore al
Titolo I. Edilizia per la scuola elementare secondaria, artistica e per gli istituti di educazione
Capo I. Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
1. La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonche' agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.
2. Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle gia' esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.
3. Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avra' cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica.
4. Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.
Art. 2 Oneri accessori
1. Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
Art. 3 Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.
2. Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, puo' essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.
4. Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di la classe potra' essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
5. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.
6. L'onere di cui al precedente comma e' ripartito fra tutte le Province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.
Art. 4 Comitati per l'edilizia scolastica
1. Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica.
2. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a piu' Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.
Art. 5 Compiti del Comitato centrale
1. Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:
1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorita';
2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;
3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;
4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.
2. Il Comitato centrale e' assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 6 Composizione del Comitato centrale
1. Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed e' composto da: un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;
2. il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;
3. il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
4. il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
5. un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;
6. dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente:
1) uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.
7. Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano.
8. Partecipano altresi' ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.
9. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.
10. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
11. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Art. 7 Compiti del Comitato regionale
1. Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:
1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorita' delle opere da eseguire;
2) da' parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;
3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilita' finanziarie;
4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;
5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;
6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.
2. La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e' abrogata.
3. Il Comitato regionale e' assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.
Art. 8 Composizione del Comitato regionale
1. Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica e' composto da:
1) il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;
2) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
3) l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;
4) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;
5) due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo;
6) i provveditori agli studi della Regione;
7) un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;
8) un esperto designato dal Ministro per la sanita';
9) due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.
2. Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresi' parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.
4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ยช classe, in servizio prezzo l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.
Art. 9 Formazione dei programmi
1. Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalita':
1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale alleghera' al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.
Tale Commissione sara' costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione e' nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.
Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorita' la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.
I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalita' giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonche' gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;
3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;
4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorita' determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.
Il programma nazionale quinquennale e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.
Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.
La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota e' accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonche' per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale.
Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati;6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici gia' esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalita' didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.
Art. 10 Termini per gli adempimenti della programmazione
1. Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:
1) entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro per la pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;
2) entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;
3) entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;
4) entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali.
5) entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutive del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.
2. I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalita'.
Art. 11 Centro studi per l'edilizia scolastica
1. Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui allo articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.
3. I programmi di attivita', relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
1) di tre esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione; di tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, dei
quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;2) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
3) del direttore generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola;
4) del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;
5) di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.
4. Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
5. Per le esigenze del Centro studi puo' disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'.
6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro per i lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Capo II. Disposizioni per il periodo 1967-1971
Art. 12 Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971
1. Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmettera' il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il programma biennale e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici.
4. Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, gia' ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovra' prevedere, con carattere di priorita', interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.
5. I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalita' di cui all'articolo 16.
6. Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.
7. Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo 1969-1971.
Capo III. Esecuzione dei programmi
Art. 13 Fornitura dell'area
1. I Comuni, le Province, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.
2. Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto allo acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualita' senza interessi.
3. Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, puo' concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e sempreche' non dispongano o non possano disporre di aree idonee.
Art. 14 Scelta e vincolo delle aree
1. Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonche' a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.
2. Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.
3. In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
4. Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.
5. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.
6. Il giudizio sull'idoneita' delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, e' dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.
7. I membri della Commissione possono farsi sostituire.
8. La Commissione da' comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo.
9. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e' quello competente per territorio.
10. Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.
11. Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
12. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.5
Art. 15 Attuazione dei piani
1. La responsabilita' dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali e' affidata al Ministero dei lavori pubblici.
2. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.
Art. 16 Affidamento in concessione delle opere
1. Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega e' concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale. Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, puo' delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero puo' disporre l'esecuzione diretta dell'opera. Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudo, sara' determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:
1) per opere fino all'importo di 50 milioni. . . . . . . . . . . . 9,00% per opere da oltre 50 fino a 100 milioni. . . . . . . . . . . . 8,00% per opere da oltre 100 fino a 250 milioni . . . . . . . . . . . 7,00% per opere da oltre 250 fino a 500 milioni . . . . . . . . . . . 5,50% per opere da oltre 500 fino a 750 milioni . . . . . . . . . . . 4,50% per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo. . . . . . . . 4,00% per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi. . . . . . . . . . . . . 3,50% per opere di importo superiore ai 2 miliardi. . . . . . . . . . 3,00%
Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa e' corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sara' erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche. I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.
Art. 17 Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
1. Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformita' alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.
2. In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.
Art. 18 Progettazione delle opere in concessione
1. Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.
2. Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorita' competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.2
3. Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.2
4. Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia.
5. L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.
6. Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.
7. Il progetto vincitore e' approvato dall'autorita' competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.
Art. 19 Progettazione delle opere in esecuzione diretta
1. Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.
2. L'incarico ai liberi professionisti e' conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.
3. Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.
4. Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.
5. I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.