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Sez. L, Sentenza n. 11569 del 20/11/1997 (Rv. 510192 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura di mobilità ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Attuazione in riferimento a c.i.g.s. autorizzata secondo la precedente normativa - Ammissibilità - Criteri di scelta - Applicazione dei criteri ex art. 5 - Coincidenza necessaria tra il personale sospeso e quello licenziato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510192-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

La procedura di mobilità di cui all'art. 4 e seguenti della legge n. 223 del 1991 può essere avviata in consecuzione ad un'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata prima dell'entrata in vigore della medesima legge e quindi senza l'applicazione delle norme di garanzia al riguardo dettate dagli artt. 1 e 2, dato che le norme transitorie di cui all'art. 22 non escludono l'applicazione della nuova disciplina in materia di mobilità alle fattispecie in essere di c.i.g.s., né può ragionevolmente ipotizzarsi che, a seguito dell'entrata in vigore di detta disciplina, l'impresa che abbia fatto ricorso alla c.i.g.s. - e che abbia perciò in corso un programma di ristrutturazione, riconversione, ecc., o che versi in stato di crisi aziendale - possa azzerare le sospensioni in atto e attivare l'"iter" amministrativo - sindacale previsto dagli artt. 1 e 2 citati. Nè i lavoratori posti in mobilità possono a ragione dolersi di una relazione di necessaria consequenzialità tra il loro previo collocamento in cassa integrazione in applicazione della normativa previgente e l'estinzione dei loro rapporti di lavoro, poiché l'applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 non implica una coincidenza necessaria tra lavoratori sospesi e lavoratori posti in mobilità.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 2, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)