Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 02/05/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216755 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Procedimento riguardante il sequestro - Applicabilità delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - Casi - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in sede di ricorso per cassazione in procedimenti riguardanti i sequestri, vanno osservate soltanto per quelli proposti dalle parti processuali legittimate a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro e che concretamente abbiano partecipato al relativo procedimento, mentre nei casi inerenti all'istanza di restituzione della cosa in sequestro, formulata da soggetto non intervenuto nella procedura di riesame, va osservato il rito camerale non partecipato e con solo contraddittorio scritto tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)