Sez. U, Sentenza n. 11100 del 26/07/2002 (Rv. 556303 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Illecito disciplinare - Omessa effettuazione di informazioni e comunicazione al cliente - Comportamento omissivo - Valutazione alla stregua dei doveri professionali dell'avvocato - Necessità - Esclusione - Apprezzamento della negligenza nell'omissione - Necessità - Relativa valutazione del giudice disciplinare - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato che abbia omesso di effettuare le dovute informazioni e comunicazioni al suo cliente, il comportamento omissivo deve essere valutato in relazione alla violazione e inosservanza dei doveri professionali, a nulla rilevando che il suddetto comportamento non sia configurabile anche come negligente; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)