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Sez. L, Sentenza n. 10600 del 03/06/2004 (Rv. 573373 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Ordinamento privatizzato - Previsione di un ufficio procedimenti disciplinari - Maggiore anzianità dei componenti rispetto agli incolpati - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573373-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In materia di provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti del pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, ha il potere di individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari; pertanto l'amministrazione competente ben può omettere di prevedere il requisito della maggiore anzianità o qualifica per i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che nel regime antefatto il funzionario istruttore dovesse essere scelto tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato sottoposto al procedimento, atteso che nel nuovo sistema l'organo collegiale precostituito assicura maggiori garanzie rispetto al funzionario designato per ogni singolo procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 107, Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)