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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 ottobre 1984, cause riunite 80/81, 81/81, 82/81, 83/81, 182/82, 183/82, 184/82 e 185/82

Decisione
decisa il 1984-10-09
ECLI
ECLI:EU:C:1984:306

Epigrafe

Nelle cause riunite 80-83/81 e 182-185/82, Robert Adam, Émile De Blust, Paul De Windt e Jean-Claude Godaert, dipendenti del ruolo scientifico presso il Centro comune di ricerca di Ispra, con 1 avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Tramontana, 43, rue des Glacis, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Delahousse, consigliere giuridico principale, e dal sig. Daniel Jacob, dell'ufficio legale dell'istituzione, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro dello stesso ufficio legale edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, cause aventi ad oggetto l'annullamento della decisione 9 giugno 1980, con cui il comitato ad hoc incaricato di valutare l'idoneità dei dipendenti di categoria Β del ruolo scientifico e tecnico ad esercitare funzioni di categoria A si è rifiutato di includere i ricorrenti nell'elenco degli idonei, nonché della decisione 24 settembre 1981, con cui la Commissione ha fatto propria la decisione del comitato ad hoc di includere i ricorrenti nell'elenco degli idonei senza tuttavia determinare il loro settore di competenza come prescritto dall'art. Ili, n. 2, lett. e), delle «Modalità di procedura» fissate dalla Commissione il 17 novembre 1978 (informazioni amministrative n. 220 del 20 dicembre 1978), LA CORTE (terza sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore ha pronunziato la presente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Le norme vigenti

paragrafo 1
Secondo l'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, «il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».
paragrafo 2
Tuttavia, l'art. 98, 2° comma, dello stesso statuto, stabilisce una deroga a tale principio, a favore dei «funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità».
paragrafo 3
La Commissione provvedeva perciò ad istituire, in mancanza di concorso, un sistema tale da consentire di valutare l'idoneità dei dipendenti inquadrati nella categoria Β dei ruoli scientifico e tecnico ad esercitare funzioni corrispondenti alla categoria A, per dar loro accesso a questa categoria. A tale scopo essa pubblicava, nelle «informazioni amministrative» del 20 dicembre 1978, un documento intitolato «Modalità preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria Β alla categoria A per i funzionari dei quadri scientifico e tecnico».
paragrafo 4
L'art. III di queste «Modalità» stabilisce che un «comitato ad hoc», i cui membri sono designati dalla Commissione, effettua l'esame delle candidature secondo la procedura stabilita al n. 2, lettere a)-d), dello stesso articolo. Tale procedura consiste nell'esame del fascicolo di candidatura ed eventualmente in un colloquio con l'interessato, nonché nella valutazione di una monografia redatta dal candidato su un argomento scientifico o tecnico stabilito dal comitato.
paragrafo 5
Secondo l'art. III, n. 2, lett. e) :
paragrafo 6
«Al termine delle operazioni anzidette, il comitato invia un rapporto motivato all'autorità che ha il potere di nomina, aggiungendovi l'elenco dei candidati riconosciuti idonei ad esercitare funzioni di categoria A ed indicandovi il settore o i settori ove i singoli candidati si dimostrano più competenti. Le nomine saranno in seguito decise dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. Origine e sviluppi della controversia

paragrafo 1
Ι sigg. Adam, De Blust, De Windt e Godaert, che avevano presentato la propria condidatura entro il termine fissato dall'art. IV delle «Modalità di procedura», venivano informati, il 9 giugno 1980, dalla direzione generale dell'amministrazione e del personale, del fatto che il comitato ad hoc, dopo aver effettuato uno scrutinio per merito comparativo dei candidati, «non [aveva] ritenuto di poter [li] includere» nell'elenco degli idonei.
paragrafo 2
Ciascuno degli interessati presentava, l'8 settembre 1980, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, contro tale decisione, indi un ricorso giurisdizionale contro il tacito rigetto di questo reclamo. I ricorsi venivano registrati nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1981, rispettivamente sotto i nn 80/81,81/81,82/81 e 83/81.
paragrafo 3
Con lettere in data 17 marzo e 28 aprile 1981, il sig. O'Kennedy, commissario incaricato delle questioni di personale, faceva sapere agli interessati che, a seguito del loro reclamo, la Commissione aveva deciso di sottoporre ancora una volta al comitato ad hoc il loro caso e quello di altri dipendenti.
paragrafo 4
Con ordinanza 30 giugno 1981, le quattro cause suddette venivano riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 5
Su domanda della Commissione, il presidente della seconda sezione della Corte decideva, il 9 luglio 1981, di sospendere sine die il procedimento in queste quattro cause.
paragrafo 6
Il 24 settembre 1981, il sig. Morel, direttore generale del personale e dell'amministrazione, comunicava agli interessati che il comitato ad hoc, pur avendo accertato nella riunione del 30 luglio precedente che i ricorrenti erano idonei ad un cambiamento di categoria, non era stato tuttavia in grado di determinare i settori di competenza nei quali essi avrebbero potuto «attualmente esercitare funzioni scientifiche e tecniche di categoria A col livello di competenza richiesto nei servizi della Commissione». I loro nominativi sarebbero stati tuttavia segnalati all'autorità avente il potere di nomina e pubblicati nelle informazioni amministrative (informazioni amministrative n. 339, del 16. 10. 1981).
paragrafo 7
Il 17 dicembre 1981 gli interessati presentavano un reclamo contro la suddetta decisione del 24 settembre precedente, in quanto non era stato determinato alcun settore di competenza, né era stata fornita alcuna indicazione relativamente alla loro graduatoria nell'elenco prioritario, nonché, il 23 luglio 1982, un ricorso giurisdizionale contro il tacito rigetto di questo reclamo. I riscorsi venivano registrati nella cancelleria della Corte rispettivamente sotto i nn. 182/82, 183/82, 184/82 e 185/82.
paragrafo 8
Con lettere in data 29 luglio 1982, il sig. Burke, commissario incaricato delle questioni di personale, respingeva i reclami presentati il 17 dicembre precedente.
paragrafo 9
A causa del cambiamento intervenuto nella propria composizione, la Corte decideva di rimettere le suddette cause alla terza sezione. Con ordinanza 26 ottobre 1982, queste quattro cause venivano riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 10
Con ordinanza 5 maggio 1983, le cause dei due gruppi, 80-83/81 e 182-185/82, venivano riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (terza sezione), decideva, ai sensi degli artt. 21 dello statuto e 45 del regolamento di procedura, di disporre un'istruttoria.
paragrafo 12
Con lettera in data 29 marzo 1984, il cancelliere della Corte invitava la Commissione a produrre entro il 20 aprile 1984:
paragrafo 13
a) le informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980, di cui solo un estratto era stato allegato ad una memoria di replica e contenente l'elenco degli idonei stabilito inizialmente dal comitato ad hoc; b) le informazioni amministrative n. 339 del 16 ottobre 1981, che contengono un «addendum» al precedente elenco degli idonei; c) l'elenco dei dipendenti che figurano sull'elenco degli idonei di cui trattasi e che sono stati promossi dal 10 giugno 1980 alla categoria A.
paragrafo 14
La Commissione ha prodotto questi documenti il 18 aprile 1984. Da essi risulta che dei nove dipendenti i cui nominativi venivano aggiunti, con l'«addendum» pubblicato nelle informazioni amministrative n. 339 del 16 ottobre 1981, all'elenco dei dipendenti idonei al passaggio dalla categoria B alla categoria A, pubblicato nelle informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980, due erano stati promossi, e cioè i sigg. Willy Lycke e Émile De Blust, rispettivamente il 1° gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1984.
paragrafo 15
Essendo stato promosso, il sig. De Blust ha ritirato, con lettera 23 maggio 1984, il ricorso da lui proposto nella causa 183/82. Egli insiste tuttavia nelle conclusioni del proprio ricorso nella causa 81/81.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
Nelle cause 80-83/81, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: 1) annullare la decisione del comitato ad hoc di negare l'iscrizione dei ricorrenti nell'elenco di idoneità dei dipendenti universitari; 2) condannare la controparte alle spese. La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che gli atti impugnati nelle cause riunite 80-83/81 sono stati revocati in data 30 luglio 1981 e che, di conseguenza, non vi è luogo a statuire in proposito
punto 2
Nelle cause 182-185/82, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: 1) riunire per connessione le cause promosse coi presenti ricorsi alle cause 80-83/81; 2) annullare, nella parte in cui reca pregiudizio ai ricorrenti, la decisione indicata nella lettera 24 settembre 1981 e secondo la quale il comitato ad hoc non è stato in grado di determinare il settore di competenza nel quale i ricorrenti potrebbero attualmente svolgere funzioni scientifiche o tecniche di categoria A col livello di competenza richiesto nei servizi della Commissione; 3) annullare la decisione indicata dall'autorità che ha il potere di nomina nella stessa lettera 24 settembre 1981 con cui essa fa propria la decisione del comitato ad hoc; 4) annullare le decisioni emesse sia dal comitato ad hoc, sia dall'autorità che ha il potere di nomina, che consistono nell'includere i ricorrenti in un elenco senza specificare che tale elenco dovrebbe essere incorporato in quello del primo gruppo, pubblicato nelle informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980; 5) annullare tutte le promozioni da Β ad A relative al personale del ruolo scientifico e tecnico del CCR effettuate dal 10 giugno 1981; 6) condannare la controparte alle spese. La Commissione chiede che la Corte voglia: 1) respingere i ricorsi; 2) condannare i ricorrenti alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Nelle cause 80-83/81 › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Il primo mezzo riguarda l'incompetenza dell'organo che ha comunicato agli interessati la controversa decisione 9 giugno 1980.
paragrafo 2
I ricorrenti fanno valere che il comitato ad hoc è soltanto un organo ausiliario, incaricato di fissare gli elenchi di idoneità in base ai quali l'autorità che ha il potere di nomina decide di procedere alle promozioni di dipendenti della categoria Β alla categoria A.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Nelle cause 80-83/81 › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
Il secondo mezzo riguarda il fatto che il comitato ad hoc avrebbe oltrepassato i suoi poteri.
paragrafo 2
I ricorrenti fanno valere in proposito che, in primo luogo, il comitato ad hoc ha imposto la presentazione di una monografia scritta, mentre, secondo le «Modalità di procedura», ciò è richiesto soltanto per i dipendenti non titolari di un diploma universitario; in secondo luogo, esso ha travisato lo scopo del colloquio previsto da dette «Modalità», che è quello di determinare il settore di competenza dei candidati, non già di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo, come fa l'autorità che ha il potere di nomina nell'ipotesi prevista dall'art. 45, n. 1, dello statuto, o una commissione di concorso.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che, dal momento che il comitato ad hoc ha riesaminato la situazione degli interessati, che questi sono stati informati del risultato delle deliberazioni il 24 settembre 1981, e che, di conseguenza, gli atti impugnati dai ricorrenti sono stati revocati dietro richiesta della Commissione, non vi è più alcun motivo di esaminare la questione della validità di detti atti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nelle cause 182-185/82 › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Il primo mezzo riguarda il fatto che il comitato ad hoc sarebbe venuto meno al suo obbligo, stabilito dall'art. III, n. 2, lettere d) ed e), delle «Modalità di procedura», di valutare e di determinare il settore di competenza dei candidati iscritti nell'elenco degli idonei.
paragrafo 2
Secondo i ricorrenti, dalle suddette disposizioni risulta che il compito del comitato ad hoc è quello di determinare il settore di competenza degli interessati, non già il loro livello di competenza, risultante dai diplomi ottenuti nei rispettivi stati membri. La circostanza che le «Modalità di procedura» abbiano previsto, all'art. I, lett. c), un procedimento diverso «a seconda che i candidati siano titolari o meno di un diploma universitario», prova che la Commissione intendeva rimettersi al giudizio delle autorità accademiche degli stati membri.
paragrafo 3
I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, lo scopo essenziale del sistema non è quello di consentire il passaggio alla categoria superiore di dipendenti che non siano in possesso di titoli universitari. Prescindendo, tuttavia, dalla questione del se qualsiasi dipendente titolare di un diploma universitario dovesse automaticamente essere incluso nell'elenco degli idonei ad esercitare funzioni della categoria A, i ricorrenti fanno valere che il comitato ad hoc, avendoli iscritti in tale elenco, avrebbe dovuto rispettare pienamente le «Modalità di procedura» indicando i rispettivi settori di competenza. Omettendo di procedere a tale accertamento, il comitato ad hoc ha reso la loro promozione, se non impossibile, quanto meno più difficile, poiché l'accertamento stesso non costituisce una semplice formalità, ma è invece necessario per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di escludere i dipendenti le cui competenze non presentano alcun interesse per il Centro comune di ricerca nel suo attuale stadio di sviluppo.
paragrafo 4
In proposito i ricorrenti osservano che, nell'elenco redatto il 31 luglio 1981, il comitato ad hoc si è limitato ad indicare come settore di competenza il settore, la divisione o l'ufficio in cui i candidati prescelti erano di fatto occupati. Il comitato ad hoc avrebbe quindi potuto procedere nello stesso modo nel caso dei ricorrenti.
paragrafo 5
Secondo la Commissione, tanto dallo scopo quanto dal testo delle «Modalità di procedura» risulta che il comitato ad hoc dispone di un certo potere discrezionale.
paragrafo 6
Il preambolo delle «Modalità di procedura» recita infatti quanto segue:
paragrafo 7
«Le presenti disposizioni mirano ad istituire un sistema atto a valutare l'idoneità di funzionari scientifici o tecnici della categoria Β ad esercitare funzioni inerenti alla categoria A ... e quindi a dar loro la possibilità di accedere alla categoria A».
paragrafo 8
Questo obiettivo, che vale per qualsiasi candidato ai fini del passaggio nella categoria A, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno titolare di un diploma universitario, presuppone necessariamente che il comitato ad hoc accerti se il candidato è idoneo ad esercitare funzioni di livello corrispondente alla categoria A in un determinato settore. L'art. III, n. 2, lett. d), delle «Modalità di procedura» contempla, d'altra parte, un colloquio con i candidati titolari di un diploma universitario, per consentire al comitato ad hoc di «valutare» i rispettivi settori di competenza.
paragrafo 9
Secondo la Commissione, può essere interessante osservare a questo proposito che nelle «Modalità di procedura» approvate dalla Commissione il 3 giugno 1983 è indicato che i candidati titolari di un diploma universitario o equivalente
paragrafo 10
«potranno essere riconosciuti idonei al passaggio di categoria, previa verifica del diploma e dopo un colloquio col comitato inteso a valutare il livello di preparazione e il settore di competenza» (informazioni amministrative n. 409 del 24. 6. 1983, in particolare pag. 46).
paragrafo 11
Se, come viene sottolineato dai ricorrenti, l'accertamento del settore di competenza non è una semplice formalità, ne consegue che il comitato ad hoc non può limitarsi ad indicare come settore di competenza quello in cui gli interessati sono già occupati.
paragrafo 12
Il fatto che il comitato ad hoc dispone di un potere discrezionale è confermato dal tenore letterale delle «Modalità di procedura». La Commissione rileva che, per redigere l'elenco degli idonei, il comitato deve tener conto, da una parte, della circostanza che ai sensi dell'art. I, lett. a), «le decisioni relative al passaggio dalla categoria Β alla categoria A rivestono un carattere eccezionale nello svolgimento normale nella carriera di un funzionario ...» e, d'altra parte, a norma della leu. d) dello stesso articolo, «delle prevedibili disponibilità di bilancio».
paragrafo 13
Ora, nell'ipotesi di restrizioni di bilancio, la tesi sostenuta dai ricorrenti porta a svuotare di contenuto il potere discrezionale del comitato ad hoc, attribuendo una precedenza assoluta ai dipendenti titolari di diplomi universitari. Questa tesi è in contrasto con l'obiettivo dell'intero sistema, che è principalmente quello di consentire il passaggio alla categoria superiore di dipendenti della categoria B i quali, anche se non in possesso di titoli universitari, possono tuttavia far valere un'esperienza professionale di livello corrispondente alla categoria A.
paragrafo 14
La Commissione sostiene quindi che, includendo i ricorrenti nell'elenco degli idonei senza aver indicato i rispettivi settori di competenza, il comitato non ha agito senza tener conto delle «Modalità di procedura» e che, pertanto, il primo mezzo è infondato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nelle cause 182-185/82 › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
Il secondo mezzo riguarda il fatto che l'autorità avente il potere di nomina non avrebbe corretto gli errori o le omissioni del comitato ad hoc ed avrebbe accettato di pubblicare l'elenco degli idonei in cui figurano i nominativi dei ricorrenti, senza che venissero indicati i rispettivi settori di competenza.
paragrafo 2
I ricorrenti fanno valere in primo luogo che, nella misura in cui il comitato ad hoc non ha rispettato le modalità di procedura, spettava alla Commissione apportare le necessarie correzioni.
paragrafo 3
Essi affermano, in secondo luogo, che la tesi della Commissione secondo cui la mancata precisazione del settore di competenza degli interessati non poteva recar loro pregiudizio, poiché le nomine sono decise dall'autorità che ha il potere di nomina «in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio», non può essere accolta. La stessa Commissione ha dichiarato che essa procede alle promozioni in base all'elenco degli idonei. Essa deve quindi provvedere affinché possa disporre di informazioni complete e comparabili su ciascun candidato, in modo che venga garantita l'uguaglianza delle possibilità.
paragrafo 4
La Commissione sostiene che il comitato ad hoc ha rispettato le «Modalità di procedura» e, di conseguenza, essa non doveva correggere l'elenco degli idonei. A suo avviso, la definizione del settore di competenza non costituisce un presupposto necessario della decisione dell'autorità avente il potere di nomina, poiché questa procede alle nomine in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio. La Commissione aggiunge che, essendo i settori di competenza definiti in modo alquanto ampio, l'autorità che ha il potere di nomina si pronunzia in funzione dei suddetti criteri ed in base al fascicolo personale dell'interessato, che contiene tutte le informazioni relative alla sua formazione ed alla sua esperienza professionali.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nelle cause 182-185/82 › Sul terzo mezzo

paragrafo 1
Il terzo mezzo riguarda il fatto che il comitato ad hoc e/o l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero stabilito «l'elenco dei funzionari di categoria Β che possono beneficiare di una decisione ai fini del cambiamento di categoria» senza indicare che i ricorrenti erano inclusi «nel primo gruppo, e precisamente con effetto retroattivo».
paragrafo 2
Secondo i ricorrenti, la Commissione ha il dovere di garantire, senza peraltro compromettere l'indipendenza scientifica del comitato ad hoc, che quest'ultimo assolva pienamente il suo compito in conformità all'art. Ili d'elle «Modalità di procedura», onde disporre di tutte le informazioni indispensabili per l'esercizio del suo potere di nomina.
paragrafo 3
In proposito i ricorrenti sottolineano che, benché il comitato ad hoc, su invito del direttore generale del personale e del-l'aministrazione, abbia modificato sostanzialmente la sua prima decisione del 9 marzo 1980, includendo mediante un «addendum», il 31 luglio 1981, i loro nominativi nell'elenco degli idonei stabilito nel 1980, la portata di questo «addendum» non è stata tuttavia precisata. Di conseguenza, tenuto conto delle restrizioni di bilancio, l'autorità avente il potere di nomina avrebbe promosso in via prioritaria alla categoria A i dipendenti inclusi nell'elenco iniziale e per i quali erano stati definiti i settori di competenza.
paragrafo 4
Secondo i ricorrenti, il comitato ad hoc avrebbe dovuto escludere questo rischio indicando, in primo luogo, che la sua decisione aveva effetto retroattivo e che gli interessati erano conseguentemente inclusi nel primo gruppo dei dipendenti che potevano essere promossi e, in secondo luogo, precisando che, considerati i loro titoli universitari, essi dovevano essere promossi in via prioritaria.
paragrafo 5
I ricorrenti sostengono che soltanto l'annullamento delle promozioni intervenute dal 10 giugno 1980 può metter fine alla discriminazione attuata nei loro confronti.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, il terzo mezzo dev'essere disatteso, in quanto è diretto contro l'autorità avente il potere di nomina, che, secondo le «Modalità di procedura», non ha assolutamente la facoltà di stabilire, né quindi di modificare, l'elenco degli idonei.
paragrafo 7
Per la parte in cui questo mezzo è diretto contro i lavori del comitato ad hoc, la Commissione osserva anzitutto che questo, avendo ritenuto, dopo un colloquio con i ricorrenti, di non poter determinare i rispettivi settori di competenza, non disponeva di alcun criterio che gli consentisse di classificare gli interessati nel primo o nel secondo gruppo dei dipendenti ritenuti idonei o di stabilire priorità per le future promozioni.
paragrafo 8
La Commissione sostiene inoltre che le norme vigenti non prevedono affatto la classificazione dei candidati ritenuti idonei in vari gruppi, né la fissazione di priorità per i candidati universitari, e che di conseguenza siffatte precisazioni non possono vincolare l'autorità avente il potere di nomina.
paragrafo 9
Infine, la Commissione sottolinea che il comitato ad hoc, il quale ha unicamente il compito di redigere l'elenco degli idonei, non già quello di procedere alle nomine, non può attribuire effetto retroattivo all'inclusione di taluni dipendenti nell'elenco degli idonei. La Commissione sottolinea, in proposito, che la circostanza che i nominativi dei ricorrenti siano stati aggiunti all'elenco iniziale mediante un «addendum» non può recare loro pregiudizio, dal momento che l'autorità avente il potere di nomina ha preso in considerazione tutti i nominativi proposti, come d'altronde è provato dal fatto che uno dei dipendenti il cui nominativo figurava nell'«addendum» in questione è stato promosso alla categoria A.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nelle cause 182-185/82 › Sul quarto mezzo

paragrafo 1
Il quarto mezzo riguarda il fatto che l'autorità avente il potere di nomina non ha revocato tutte le nomine da essa effettuate in base agli elenchi pubblicati nelle informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980, il che ha creato una situazione discriminatoria per i ricorrenti.
paragrafo 2
I ricorrenti sottolineano che, tenuto conto delle disposizioni dello statuto che attribuiscono all'autorità avente il potere di nomina ampia discrezionalità in materia, essi non intendono far valere alcun diritto ad una promozione automatica, né chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Essi chiedono invece alla Corte di accertare se la Commissione abbia rispettato le norme che essa stessa si è imposte e che sono per essa vincolanti, secondo il principio «patere legem quam ipse fecisti».
paragrafo 3
In proposito i ricorrenti precisano che l'autorità avente il potere di nomina, avendo delegato non già il suo potere di nomina, bensì un compito tecnico che costituisce un presupposto dell'esercizio di tale potere, e consistente nella redazione di un elenco degli idonei con tutti i dati necessari, avrebbe dovuto procedere alle promozioni soltanto in base ad informazioni complete e comparabili per tutti i candidati.
paragrafo 4
La Commissione ribadisce che la mancanza di precisazioni relative ai settori di competenza non ha potuto ridurre le possibilità di un eventuale passaggio dei ricorrenti alla categoria A, in quanto l'autorità avente il potere di nomina adotta le proprie decisioni in funzione, in particolare, delle esigenze del servizio. Secondo la Commissione, poiché, da un lato, essa dispone di un ampio potere discrezionale in materia, potere cui la Corte ha sempre rifiutato di sostituire la propria valutazione, e visto che, dall'altro, i ricorrenti non sono riusciti a provare ch'essa abbia commesso un errore manifesto dando la preferenza ad altri candidati inclusi nell'elenco degli idonei, il presente mezzo è infondato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nelle cause 182-185/82 › In subordine, sulle spese

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono in primo luogo che, pur se la Commissione, in seguito alla presentazione dei ricorsi nelle cause 80-83/81, si è in un primo momento data per vinta, l'atteggiamento della convenuta li ha in seguito costretti a proporre un nuovo reclamo e nuovi ricorsi. Essi avrebbero quindi diritto al rimborso delle spese relative ad entrambi i procedimenti.
paragrafo 2
In secondo luogo, per il caso che la Corte di giustizia non intendesse dar loro soddisfazione, i ricorrenti richiamano la sua attenzione sul fatto che la Commissione ha risposto ai reclami del 17 dicembre 1981 soltanto il 29 luglio1982, cioè dopo che erano stati proposti i secondi ricorsi.
paragrafo 3
La Commissione non ha formulato alcuna osservazione su questo punto.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 30 maggio 1984.
paragrafo 2
Nella stessa udienza, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione del comitato del personale, in data 22 maggio 1984, dalla quale risulta che i dipendenti inclusi nell'elenco degli idonei pubblicato il 10 giugno 1980 e non ancora promossi alla categoria A, nonché i dipendenti i cui nominativi figuravano nell'«ad-dendum» pubblicato il 16 ottobre 1981, sarebbero stati promossi man mano che l'autorità avente il potere di nomina avesse proceduto, all'assunzione, dall'esterno, di quattro dipendenti della categoria A.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 5 luglio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti depositati in cancelleria il 10 aprile 1981, i sigg. Adam, De Blust, De Windt e Godaert, dipendenti del ruolo scientifico e tecnico presso il Centro comune di ricerca di Ispra, inquadrati nella categoria B, hanno proposto a questa Corte ricorsi intesi all'annullamento della decisione, notificata con lettera 9 giugno 1980, della direzione generale dell'amministrazione e del personale, con cui il comitato ad hoc, incaricato di valutare l'idoneità dei dipendenti di categoria Β ad esercitare funzioni di categoria A, rifiutava di includere i ricorrenti nell'elenco degli idonei previsto a tal fine.
punto 2
Con att i depositati in cancelleria il 23 luglio 1982, i sigg. Adam, De Blust, Ve Windt e Godaert hanno inoltre proposta alla Corte ricorsi intesi all'annullamento della decisione contenuta nella lettera 24 settembre 1981 con cui la Commissione faceva propria la decisione adottata dal comitato ad hoc il 30 luglio precedente, nel senso di includere i ricorrenti nel-1 elenco degli idonei senza tuttavia determinare i rispettivi settori di competenza e senza inserirli in uno dei gruppi prioritari stabiliti per gli altri beneficiari di detto cambiamento di categoria; l'annullamento di tutte le promozioni da B in A intervenute dal 10 giugno 1980 per ι dipendenti del ruolo scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca di Ispra.
punto 3
I sig g. Ada m, De Blus t, De Windt e Godaert venivano informati, il 9 giugno 1980 dalla direzione generale dell'amministrazione e del personale, del fatto che il comitato ad hoc, dopo aver proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati, «non [aveva] ritenuto di poter [li] includere nel-elenco degli idonei». Detto comitato è stato istituito in forza delle «Modalita preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari dei quadri scientifico o tecnico», in prosieguo «Modalità di procedura», fissate dalla Commissione il 17 novembre 1978, a norma dell'art 98, 2° comma, dello statuto del personale (informazioni amministrative n. 220 del 20. 12. 1978).
punto 4
In seguito al tacito rigetto dei reclami da essi presentati l'8 settembre 1980 contro la decisione 9 giugno 1980, gli interessati proponevano i ricorsi per annullamento registrati sotto i numeri 80-83/81.
punto 5
Con lettere in data 17 marzo e 28 aprile 1981, il commissario incaricato delle questioni di personale faceva tuttavia sapere agli interessati che il loro caso come quello di altri dipendenti anch'essi colpiti dal provvedimento controverso, sarebbe stato nuovamente sottoposto al comitato ad hoc.
punto 6
Dalla lettera 24 settembre 1981 inviata ai ricorrenti dal direttore generale del personale e dell'amministrazione risulta che il comitato ad hoc, pur avendo constatato nella riunione del 30 luglio precedente ch'essi erano idonei ad un cambiamento di categoria, aveva contemporaneamente dichiarato di non essere in grado di determinare i settori di competenza nei quali gli interessati avrebbero potuto «attualmente svolgere funzioni scientifiche e tecniche di categoria A col livello di competenza richiesto nei servizi della Commissione». La decisione del comitato ad hoc veniva pubblicata, sotto forma di «addendum» all'elenco degli idonei inizialmente stabilito, nelle informazioni amministrative n. 339 del 16 ottobre 1981.
punto 7
Il 17 dicembre 1981 gli interessati presentavano un reclamo contro detta decisione, facendo valere in primo luogo che, avendo il comitato ad hoc riconosciuto la loro idoneità al cambiamento di categoria, il comitato stesso o altrimenti la Commissione avrebbero dovuto precisare ι rispettivi settori di competenza, in conformità alle «Modalità di procedura», e in secondo luogo che l'osservanza del principio di parità per tutti i dipendenti riconosciuti idonei al cambiamento di categoria esigeva che venisse indicata lo loro graduatoria in uno dei gruppi prioritari compresi nell'elenco iniziale, pubblicato nel giugno 1980. A questo reclamo non veniva data alcuna risposta da parte della Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sui ricorsi 80-83/81, diretti contro la decisione contenuta nella lettera 9 giugno 1980

punto 8
Si deve rilevare che, dopo il deposito di questi ricorsi, la decisione impugnata è stata revocata, su domanda della Commissione, e sostituita dalla decisione del comitato ad hoc notificata ai ricorrenti il 24 settembre 1981.
punto 9
I ricorsi sono dunque divenuti privi d'oggetto e non vi è luogo a provvedere in merito.
punto 10
A norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.
punto 11
Poiché i suddetti ricorsi sono stati proposti in seguito ad errori commessi dal comitato ad hoc e riconosciuti dalla Commissione, nelle cause 80-83/81 le spese vanno poste a carico della convenuta.

SENTENZA › In diritto › Sul ricorso 183/82

punto 12
Con lettera 23 maggio 1984, registrata nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1984, il sig. De Blust comunicava alla Corte ch'egli rinunciava agli atti e chiedeva che le spese processuali fossero poste a carico della Commissione.
punto 13
La Corte deve quindi disporre la cancellazione dal ruolo della causa 183/82.
punto 14
A norma dell'art. 69, § 4, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.
punto 15
La rinuncia agli atti da parte del ricorrente è intervenuta in seguito alla promozione dell'interessato nella categoria A, provvedimento che, adottato dalla Commissione il 1o gennaio 1984, ha dato soddisfazione al ricorrente ed ha posto fine alla controversia fra le parti.
punto 16
Le spese relative alla causa 183/82 vanno quindi poste a carico della Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sui ricorsi 182, 184 e 185/82 › Sulla domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera 24 settembre 1981

punto 17
A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti fanno valere due mezzi, sostanzialmente intesi a provare che : in primo luogo, l'autorità che ha il potere di nomina ed il comitato ad hoc hanno violato l'art. Ili, n. 2, delle «Modalità di procedura», omettendo di precisare i settori di competenza nei quali i ricorrenti erano riconosciuti idonei ad esercitare funzioni di categoria A; in secondo luogo, l'autorità che ha il potere di nomina ed il comitato ad hoc hanno omesso di precisare, per i ricorrenti, la graduatoria in uno dei due gruppi prioritari che costituiscono l'iniziale elenco degli idonei, violando in tal modo il principio della parità di trattamento.

SENTENZA › In diritto › Sui ricorsi 182, 184 e 185/82 › Sul mezzo relativo alla violazione delle «Modalità di procedura»

punto 18
Si deve anzitutto osservare che, a norma dell'art. Ili delle «Modalità di procedura», il comitato ad hoc, i cui membri sono designati dalla Commissione, procede all'esame delle candidature secondo quanto stabilito al n. 2, lettere a)-d), dello stesso articolo. Il procedimento implica l'esame di un fascicolo di candidatura, eventualmente completato da un colloquio con l'interessato, nonché la valutazione di una monografia redatta su un argomento scientifico o tecnico stabilito dal comitato per i candidati che non siano titolari di un diploma universitario o equipollente nel settore di cui trattasi. I candidati titolari di un siffatto diploma sono riconosciuti automaticamente idonei al cambiamento di categoria, previa verifica del diploma e dopo un colloquio col comitato, inteso a valutare il settore di competenza.
punto 19
Secondo l'art. III, n. 2, lett. e), delle «Modalità di procedura», «al termine delle operazioni anzidette, il comitato invia un rapporto motivato all'autorità che ha il potere di nomina, aggiungendovi l'elenco dei candidati riconosciuti idonei ad esercitare funzioni di categoria A e indicandovi il settore o i settori ove i singoli candidati si dimostrano più competenti. Le nomine saranno in seguito decise dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio».
punto 20
La Commissione fa valere in sostanza che il comitato ad hoc non è stato in grado di precisare il settore o i settori di competenza degli interessati e che, comunque, tale precisazione non costituisce un presupposto necessario della decisione di promozione, poiché questa viene adottata dall'autorità che ha il potere di nomina in base agli altri criteri sopra enunciati e, eventualmente, in base al fascicolo personale degli interessati.
punto 21
In primo luogo, si deve rilevare che il comitato ad hoc dispone, in forza delle «Modalità di procedura», di un potere discrezionale circa il settore di competenza nel quale dev'essere inquadrato ciascun candidato al cambiamento di categoria, ma che l'esercizio di tale potere deve necessariamente portare, secondo la stessa lettera dell'art. Ili, n. 2, lett. e), di tali «Modalità», all'indicazione di uno o più settori di competenza per ciascun interessato. Nella fattispecie, è accertato che il comitato ad hoc non ha rispettato tali disposizioni.
punto 22
In secondo luogo, si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza, istruzioni o provvedimenti di carattere interno, quali le «Modalità di procedura» fissate dalla Commissione, non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione sia assolutamente tenuta, ma che, tuttavia, atti del genere enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, dalla quale l'amministrazione non può discostarsi senza indicare le ragioni che ve l'hanno indotta, se non vuole rendersi responsabile di violazione del principio della parità di trattamento.
punto 23
Ora, nel dibattimento dinanzi alla Corte, la Commissione non è stata in grado di enunciare il motivo per cui sarebbe stato impossibile determinare il settore di competenza degli interessati, a differenza di quanto era avvenuto per tutti i dipendenti inclusi nell'iniziale elenco degli idonei.
punto 24
Di conseguenza, si deve riconoscere che il mezzo relativo alla violazione delle «Modalità di procedura» è fondato.

SENTENZA › In diritto › Sui ricorsi 182, 184 e 185/82 › Sul mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento

punto 25
Secondo i ricorrenti, il principio della parità di trattamento tra i dipendenti riconosciuti idonei al cambiamento di categoria è stato violato in quanto l'iniziale elenco degli idonei, pubblicato nel giugno 1980, e l'elenco degli idonei designato come «addendum», pubblicato nell'ottobre 1981, non sono stati redatti secondo gli stessi criteri.
punto 26
Dagli atti di causa risulta infatti che tutti i dipendenti inclusi nell'iniziale elenco degli idonei sono stati ripartiti in due gruppi, detti di prima e di seconda priorità, in cui i dipendenti sono classificati in ordine alfabetico e in ordine di merito decrescente. Per contro, i nominativi dei dipendenti inclusi successivamente nell'elenco degli idonei, fra i quali i ricorrenti, sono stati indicati nell'«addendum» di cui sopra senza alcun riferimento ad uno dei due gruppi dell'elenco iniziale, al quale dovevano essere aggiunti.
punto 27
La Commissione sostiene che, poiché le norme da applicare non contemplano la classificazione dei candidati ritenuti idonei in vari gruppi, siffatte precisazioni non erano vincolanti per l'autorità avente il potere di nomina. La Commissione sottolinea inoltre che la circostanza che i nominativi dei ricorrenti siano stati aggiunti all'elenco iniziale mediante un «addendum» non ha potuto recar loro pregiudizio, e che, del resto, due dipendenti i cui nominativi figuravano in tale «addendum» sono stati promossi alla categoria A.
punto 28
Senza che sia necessario accertare se la classificazione dei candidati in vari gruppi prioritari nell'elenco iniziale fosse vincolante o meno per il comitato ad hoc e per la Commissione, la Corte constata che detto comitato e, in ogni caso, la Commissione avevano l'obbligo di provvedere affinché tutti i dipendenti riconosciuti idonei al cambiamento di categoria venissero trattati nello stesso modo.
punto 29
Benché l'iscrizione nell'elenco degli idonei non crei di per sé stessa alcun diritto ad una nomina nella categoria A e benché l'autorità avente il potere di nomina disponga in proposito di un ampio potere discrezionale al fine di determinare quali dei candidati iscritti in detto elenco dovranno essere promossi, tale potere dev'essere tuttavia esercitato garantendo un accurato scrutinio per merito comparativo dei candidati, effettuato in base ad informazioni comparabili e a dati ottenuti secondo criteri di parità.
punto 30
Dai documenti versati agli atti risulta che, nella fattispecie, la suddetta esigenza non è stata rispettata nel caso dei ricorrenti. Omettendo di classificare i ricorrenti in uno dei gruppi prioritari dell'elenco iniziale, la Commissione ha impedito che il raffronto dei loro meriti con quelli dei candidati inclusi nell'elenco iniziale avvenisse nel rispetto del principio della parità di trattamento. Si deve quindi riconoscere che il mezzo relativo alla violazione di questo principio è fondato.
punto 31
Dall'esame dei due mezzi dedotti a sostegno delle domande di annullamento della decisione contenuta nella lettera 24 settembre 1981 risulta che questa dev'essere annullata, in quanto non sono stati precisati i rispettivi settori di competenza e la graduatoria dei ricorrenti rispetto a quella dei dipendenti inclusi nell'iniziale elenco degli idonei.

SENTENZA › In diritto › Sui ricorsi 182, 184 e 185/82 › Sulla domanda d'annullamento delle promozioni intervenute dopo la pubblicazione, in data 10 gingno 1980, dell'iniziale elenco degli idonei

punto 32
I ricorrenti fanno valere che soltanto l'annullamento di tutte le promozioni intervenute dal 10 giugno 1980 può porre fine alla discriminazione di cui sono stati oggetto.
punto 33
Si deve presumere che il diritto dei ricorrenti sia adeguatamente tutelato, qualora la Commissione proceda ad un riesame della propria decisione. Non è quindi necessario che vengano revocate tutte le decisioni adottate, né che vengano annullate le promozioni conseguentemente intervenute.
punto 34
Da quanto precede risulta che le domande intese all'annullamento di tutte le promozioni intervenute dal 10 giugno 1980 devono essere respinte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 35
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta essenzialmente soccombente, anche le spese relative alle cause 182, 184 e 185/82 vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione) dichiara e statuisce : 1° Non vi è luogo a provvedere nelle cause 80-83/81. 2° La causa 183/82 è cancellata dal ruolo. 3° Nelle cause 182, 184 e 185/82: a) La decisione contenuta nella lettera 24 settembre 1981 è annullata in quanto non sono stati precisati il settore di competenza e la graduatoria dei ricorrenti in uno dei gruppi prioritari dell'iniziale elenco degli idonei; b) per il resto, i ricorsi sono respinti. 4° La Commissione è condannata alle spese di tutte le suddette cause.

Firme

Kakouris Everling Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 ottobre 1984. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della terza sezione C. Kakouris

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