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Sez. 6, Sentenza n. 1517 del 10/06/1983 Cc. (dep. 02/07/1983) Rv. 159720 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 277 COMMA TERZO COD. PROC. PEN. - MOTIVAZIONI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159720-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 277 COMMA TERZO COD. PROC. PEN. - MOTIVAZIONI - ESTREMI.*

La misura di cui al terzo comma dell'art. 277 cod. proc. pen., ponendosi come alternativa all'istituto della libertà provvisoria, rappresenta altro e diverso istituto, dotato di propria autonomia, atteggiandosi come correttivo succedaneo al diniego della libertà provvisoria. All'adozione di tale misura, pertanto, può farsi ricorso solo dopo che, valutata la posizione processuale dell'imputato alla stregua dei criteri di cui agli artt. 254 comma secondo cod. proc. pen. e 1 della legge n. 152 del 1975, si sia pervenuti ad un giudizio a lui sfavorevole. Ne discende che attraverso la valutazione dei criteri indicati nelle citate norme, il giudice deve dare atto delle ragioni per le quali, nel suo prudente apprezzamento, abbia ritenuto l'imputato non meritevole del beneficio della libertà provvisoria e meritevole, invece, della misura alternativa alla detenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)