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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15758 del 24/06/2013 (Rv. 627177 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Obbligo di traduzione degli atti - Revoca della misura - Estensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627177-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, l'obbligo di traduzione degli atti relativi ad una domanda di protezione internazionale è esteso, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche al procedimento di revoca (e conseguentemente all'opposizione ad essa) e sorge con l'avviso di procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto adempimento obbligato ex art. 18 del citato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)