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Sez. L, Sentenza n. 8437 del 17/11/1987 (Rv. 455982 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - MOTIVAZIONE COMPLETAMENTE CONTRARIA AL DISPOSITIVO - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE E CORREZIONE EX ART. 287 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455982-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - MOTIVAZIONE COMPLETAMENTE CONTRARIA AL DISPOSITIVO - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE E CORREZIONE EX ART. 287 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Nel rito speciale del lavoro la redazione del dispositivo della sentenza non è, come nel rito ordinario, atto puramente interno, ma è atto di Rilevanza esterna, poiché la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiché di esso le parti stesse possono valersi come titolo esecutivo autonomo. Consegue che - dovendo il dispositivo essere giustificato dalla motivazione - allorché quest'ultima sia completamente contraria al dispositivo, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione porta inevitabilmente all'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 760 nn. 7 e 5 cod. proc. civ., non potendo in tal caso trovare applicazione né il principio della possibilità di integrazione del dispositivo con la parte motiva della sentenza né il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ., non trattandosi di omissioni oppure di errori materiali o di calcolo, questi consistendo in una mera svista del giudice, non in vizio del ragionamento. (principio affermato in relazione a sentenza che nel dispositivo si era limitata a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e nella motivazione aveva invece riconosciuto la parziale fondatezza del credito fatto valere in via monitoria). (Conf 1753/86, mass n 445069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)